Lavoro Nero, Arriva la Stretta contro il caporalato. Ecco cosa cambia

redazione Domenica, 06 Novembre 2016
Fino a sei anni di carcere per chi commette il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La pena può arrivare ad otto anni se c'è violenza o minaccia verso il lavoratore. 
 In vigore la legge sul contrasto al fenomeno del caporalato. E' stata pubblicata, infatti, il 3 novembre sulla Gazzetta Ufficiale la legge 29 ottobre 2016, n. 199 recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo". Si tratta della meglio nota legge per il contrasto al caporalato, provvedimento che aveva ricevuto il definitivo via libera lo scorso 18 ottobre, alla Camera dei Deputati.

Punto centrale del provvedimento è la rimodulazione del reato di caporalato con la sanzionabilità del datore di lavoro nei casi in cui assuma o impieghi manodopera in condizioni di sfruttamento, anche attraverso intermediari, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Il nuovo scenario legislativo attiva strumenti che rafforzano le procedure di contrasto sia sul piano civile sia su quello penale. Si va dalla confisca dei patrimoni all'intensificazione dei controlli, da misure cautelari per l'azienda in cui viene commesso il reato alla concessione di attenuanti in caso di collaborazione con le autorità, fino all'arresto obbligatorio nei casi di flagranza del reato. 

I contenuti della legge
Il provvedimento, che si compone di 12 articoli, estende ed inasprisce le pene anche al datore di lavoro e alle imprese che sfruttano il lavoratore oltre che al "caporale":
 fino a sei anni di carcere (che possono arrivare fino ad otto se c'è violenza o minaccia) per chi commette il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Oltre al carcere, è punito anche con una multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, che possono arrivare fino a 2.000 euro per ogni lavoratore se vi è l'aggravante della minaccia o violenza. Rafforza il pacchetto sanzionatorio la previsione dell'arresto in flagranza per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minaccia. Inoltre, costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. Viene prevista l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità. 

Sul fronte civile viene introdotta la confisca obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. E la possibilità per il giudice di disporre, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda. Viene aggiunto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, (di cui al D.Lgs. 231/2001).  

Tra le altre misure contenute nel provvedimento l'estensione del Fondo Antitratta anche alle vittime del caporalato, il rafforzamento dell'operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, creata nel 2014 con il provvedimento 'Campolibero' e attiva dal 1 settembre 2015. Con la norma si estende l'ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete, includendovi gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, i soggetti abilitati al trasporto dei lavoratori agricoli e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura. Allo stesso tempo, si stabilisce l'estensione dell'ambito delle funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete stessa, che è presieduta dall'Inps e composta da rappresentanti di sindacati, organizzazioni agricole e Istituzioni.  

Chiude l'articolato un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, nonchè idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità. Il piano dovrà essere predisposto congiuntamente dalle autorità coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo, dovrà prevedere misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, e dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del ddl, previa intesa in sede di Conferenza unificata.  

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Documenti: Il testo del disegno di legge approvato dalla Camera

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