L’art. 2, comma 1 lett.a), del decreto legislativo 185 del 2016 ha infatti modificato l’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 148 del 2015 aggiungendo che le domande per integrazione salariale ordinaria determinate per eventi oggettivamente non evitabili, possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Tale integrazione ha effetti diretti sia sulla prestazione di integrazione salariale ordinaria, sia sulla prestazione dell’assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà al quale, in virtù del richiamo stabilito dall’art. 30, c. 1, del D.lgs 148 del 2015, si applica nei limiti della compatibilità la disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria. L'Inps precisa, pertanto, che a decorrere dall' 8 ottobre 2016, data di entrate in vigore della novella, potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento le domande di CIGO la cui causale risulti collegata a motivi meteorologici, incendi, crolli o alluvioni, impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità.
L’estensione del termine di presentazione della domanda di CIGO per le sopra elencate casistiche, ricorda l'Inps, realizza una significativa semplificazione in termini procedurali a carico delle aziende. Le aziende, infatti, potranno presentare un’unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili che si verificano nel corso di un determinato mese entro la fine del mese successivo, superando così la precedente disciplina che prevedeva anche per questi eventi oggettivamente non evitabili il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall’inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione. Ad esempio, ricorda l'Inps, per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 25 ottobre 2016, il termine di presentazione dell’unica domanda per tutti e tre gli eventi scade il 30 novembre 2016, a seguito della introduzione della nuova disciplina. La sospensione per gli eventi meteo accaduti nei giorni del 5 e 11 novembre 2016 può essere richiesta in un’unica domanda entro il 31 dicembre 2016.
Fondi di Solidarietà Bilaterali
La novità, come indicato, interessa anche la disciplina dell’assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali. Nello specifico, a differenza della cassa integrazione guadagni ordinaria, potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento le domande di assegno ordinario per le causali relative ad eventi oggettivamente non evitabili risultano essere solo quelle legate ad incendi, crolli o alluvioni e all' impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità, dato che, in linea generale, per i Fondi di solidarietà costituiti ex art. 26 del D.lgs 148/2015 e per espressa disposizione normativa per il Fondo di integrazione salariale (art. 29, c. 3), le intemperie stagionali non sono eventi integrabili.
Documenti: Messaggio inps 4752/2016