Lavoro, Resta il Bonus Mobilità in favore degli apprendisti

Dario Canova Venerdì, 02 Giugno 2017
Per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, i datori di lavoro possono contare sulle agevolazioni previste dalla legge 223/91.
Lo stop alla mobilità non cancella gli incentivi alle assunzioni. Anche se le liste di mobilità sono state abrogate (dal 1° gennaio 2017), resta possibile assumere soggetti percettori dell'indennità con apprendistato professionalizzante, anche oltre i 29 anni, e fruire degli incentivi previsti dalla legge 223/1991 anche per rapporti instaurati dopo il 31 dicembre 2016. Lo stabilisce l'Inps nel messaggio Inps 2243/17 in cui l'Istituto illustra i profili contributivi connessi al particolare contratto di apprendistato finalizzato alla qualificazione o riqualificazione professionale di lavoratori beneficiari d’indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione come riformato dalla legge 92/2012 e dal Jobs Act.

L’art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, ha esteso, dal 25 giugno 2015, la facoltà di assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (Naspi, Aspi, Dis-coll, disoccupazione speciale dell'edilizia, eccetera) con l'unico vincolo per il datore di lavoro di non poter procedere alla libera rescindibilità al termine del percorso formativo, obbligandolo al rispetto delle norme sui licenziamenti individuali. Per i lavoratori beneficiari di mobilità, l'Inps precisa che, nonostante l'abrogazione della mobilità i datori di lavoro che assumono lavoratori che fruiscono della relativa indennità di mobilità possono continuare a fruire dell’impianto agevolativo previsto dalla legge 223/91 operando in sostanza una sorta di ultrattività della legge 223/1991 con riferimento all'istituto in questione.

In particolare per i primi 18 mesi il datore di lavoro vedrà l'applicazione di una aliquota contributiva ridotta al 10% e al 5,84% per il dipendente (con l'ulteriore bonus pari al 50% dell’indennità non fruita dal lavoratore assunto; per il periodo successivo al 18° mese di contratto sino alla scadenza del contratto di apprendistato, cioè sino al 36° mese (60° mese per le imprese artigianali) il datore vedrà applicarsi l'aliquota contributiva in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro (mentre resta ridotta quella a carico del lavoratore); al termine del contratto di apprendistato anche il lavoratore sarà tenuto a contribuire nella misura ordinaria. L'Inps precisa che, con riferimento alla mobilità, non trova applicazione la riduzione dell’aliquota contributiva prevista dall’art. 1, comma 773, legge n. 296/2006, a favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. Ciò in quanto il regime contributivo stabilito dall’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, per i lavoratori beneficiari della prestazione di mobilità, è circoscritto al primo periodo dell’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2006, che fissa appunto l’aliquota a carico del datore di lavoro alla misura del 10%.

La tavola sottostante riepiloga le aliquote contributive vigenti per tali lavoratori.

Titolari di prestazioni contro la disoccupazione

Per i percettori di indennità di disoccupazione, invece, in assenza di specifica disposizione, opera l’ordinario regime previsto per l’apprendistato professionalizzante: per i primi 36 mesi il contributo datoriale oscilla in una forchetta ricompresa tra il 3,11 e l'11,61% mentre quello del dipendente è fermo al 5,84% per poi allinearsi sul livello ordinario alla scadenza del contratto di apprendistato (60° mese per le imprese artigiane).

Resta inteso che i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali devono pagare la contribuzione prevista per il finanziamento della, Cigo/Cigs, o del Fondo di solidarietà per le aziende rientranti nella specifica disciplina. Nel messaggio si ricorda che questa particolare assunzione non consente alle aziende, in caso di mantenimento in servizio degli apprendisti, di ottenere l’ulteriore anno di agevolazione contributiva e che per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante di beneficiari dei predetti trattamenti (mobilità e disoccupazione) da parte di datori di lavoro che occupano un numero di addetti non superiore a nove non trova applicazione lo sgravio previsto dall'articolo 22, co.1 della legge 183/2011 (che azzerava per le assunzioni effettuate sino al 31.12.2016 la quota contributiva dovuta dal datore).

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Documenti: Messaggio inps 2243/2017

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