Lavoro, Semplificata la Cassa Integrazione Straordinaria

Nicola Colapinto Lunedì, 31 Luglio 2017
Il Ministero del Lavoro cambia orientamento sulla determinazione del requisito dei 90 giorni di attività lavorativa effettiva. 
Parziale dietrofront del Ministero del Lavoro sul conteggio dell'anzianità lavorativa necessaria per accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria. Lo stabilisce la Circolare 14/2017 pubblicata oggi dalla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della Formazione del Dicastero di Via Veneto. A seguito delle diverse problematiche sorte in sede istruttoria , riguardanti il requisito dell’anzianità lavorativa dei 90 giorni richiesto per accedere al trattamento di integrazione salariale straordinario al momento della presentazione delle istanze relative ai programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratti di solidarietà difensivi, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 148/2015, il Ministero ha inteso adottare un criterio estensivo per non penalizzare i lavoratori che siano stati trasferiti, nell'ambito delle operazioni gestionali dell'impresa, da un sito all'altro dell'azienda non maturando nel sito di destinazione la predetta anzianità lavorativa. 

L’articolo 1, comma 2 , del decreto legislativo 148/2015 dispone infatti che, per accedere al trattamento di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. In sede di valutazione dei programmi aziendali, si è riscontrato che l’applicazione letterale della norma non tiene conto delle esigenze che può avere un’azienda di trasferire i lavoratori da un sito produttivo ad un altro al fine di fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell’attività con la salvaguardia almeno parziale dell’occupazione.

In tali circostanze – ai fini della valutazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro - la Circolare del Ministero del Lavoro precisa, pertanto, che in tali circostanze, non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs. Pertanto il requisito dei 90 giorni di anzianità di lavoro effettivo dovrà essere verificato dall’INPS esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di trattamento di integrazione salariale, così come avviene per la verifica del requisito occupazionale previsto dall’articolo 20 , comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015.  

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Documenti: Circolare Ministero del Lavoro 14/2017

A seguito delle diverse problematiche sorte in sede istruttoria
,
riguardanti il requisito
dell’anzianità lavorativa dei 90 giorni richiesto per accedere al trattamento di integrazione salariale
al
momento della presentazione
d
elle istanze
relative ai
programmi di riorganizzazione aziendale, crisi
aziendale o contratti
di solidarietà difensivi, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 148/2015
,
si rappresenta quanto segue.
L’articolo 1, comma 2
,
del citato decreto legislativo dispone che
,
per accedere al trattamento di
integrazione salariale
,
i lavoratori
devono possedere
presso l’unità produttiva per la quale è richiesto
il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della
relativa domanda di concessione
“.
In sede di valutazione dei programmi
aziendali, si è riscontrato che l
’applicazione letterale
della norma
non tiene conto delle esigenze
che può avere un’azienda di trasferire i lavoratori da un sito
produttivo ad un altro
al fine di
fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, comm
erciale o
produttiva e garantire la continuazione dell’attività con la salvaguardia almeno parziale
dell’occupazione
.
In tali circostanze
ai fini della valutazione del requisito di anzianità di effettivo
lavoro
-
si
ritiene che
nel corso
dei programm
i contemplati dal citato art. 21 del
decreto legislativo n. 148/2015,
non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito
ad un altro, entrambi interessati dalla
Cigs
.
P
ertanto
il requisito previsto dal predetto articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
148/2015, d
ovrà
essere verificato dall’INPS esclusivamente con riferimento alla data di presentazione
dell’istanza di trattamento di integrazione salariale, così come avvie
ne per la verifica del requisito
occupazionale previsto dall’articolo 20
,
comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015.
In ordine a tale interpretazione è stato acquisito il parere
favorevole
dell’
U
fficio Legislativo
espresso
con nota prot. 4741 del 12.07
.2017.
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