Lavoro, Stop alle agevolazioni contributive per i cd. Tagesmutter

Dario Canova Lunedì, 28 Agosto 2017
La legge sul lavoro autonomo ha abrogato dal 1° settembre 2017 la disposizione che qualificava come lavoro domestico l'attività di assistenza presso il proprio domicilio svolta dagli assistenti domiciliari all'infanzia nella provincia autonoma di Bolzano.
Stop alle agevolazioni contributive per i cd. Tagesmütter, gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano che prestano l'attività di assistenza presso il proprio domicilio. A decorrere dal 1° settembre 2017, in applicazione dell’art. 24 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (legge sul lavoro autonomo) l'Inps comunica che è stato abrogato  l'art. 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che aveva stabilito il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano, secondo le misure previste per i lavoratori domestici (ex articolo 5 del DPR 31 dicembre 1971, n.1403, e successive modificazioni) anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro fossero rese presso il domicilio dei lavoratori interessati, sia che dipendessero direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia da imprese individuali o persone giuridiche (Circolare n. 40 del 16.02.2007).

Ne consegue che i datori di lavoro titolari di tale fattispecie di rapporto di lavoro attualmente iscritti alla gestione lavoratori domestici, laddove non sussistano tutte le condizioni previste dal DPR 31 dicembre 1971, n. 1403 per qualificare il rapporto nell'alveo del lavoro domestico, dovranno comunicarne la cessazione al 31/08/2017, inoltrando la comunicazione tramite il servizio online dedicato ai Lavoratori Domestici del sito istituzionale o attraverso il Contact center dell'Inps. E' fatta salva, tuttavia, la possibilità di far proseguire il rapporto di lavoro (subordinato) con prestazioni rese presso il domicilio del datore di lavoro mantenendo le caratteristiche previste per tali rapporti: in tal non sarà necessario comunicarne la cessazione ma sarà sufficiente comunicare la variazione dell’indirizzo dove si svolge il rapporto di lavoro.

In tutti gli altri casi, a partire dal 1/09/2017, dovrà essere applicata la normativa di carattere generale in materia contributiva e previdenziale. In altri termini gli oneri contributivi saranno più elevati in quanto il rapporto di lavoro verrà inquadrato all'interno del normale lavoro subordinato o parasubordinato a seconda dei casi. 

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