Ne consegue che i datori di lavoro titolari di tale fattispecie di rapporto di lavoro attualmente iscritti alla gestione lavoratori domestici, laddove non sussistano tutte le condizioni previste dal DPR 31 dicembre 1971, n. 1403 per qualificare il rapporto nell'alveo del lavoro domestico, dovranno comunicarne la cessazione al 31/08/2017, inoltrando la comunicazione tramite il servizio online dedicato ai Lavoratori Domestici del sito istituzionale o attraverso il Contact center dell'Inps. E' fatta salva, tuttavia, la possibilità di far proseguire il rapporto di lavoro (subordinato) con prestazioni rese presso il domicilio del datore di lavoro mantenendo le caratteristiche previste per tali rapporti: in tal non sarà necessario comunicarne la cessazione ma sarà sufficiente comunicare la variazione dell’indirizzo dove si svolge il rapporto di lavoro.
In tutti gli altri casi, a partire dal 1/09/2017, dovrà essere applicata la normativa di carattere generale in materia contributiva e previdenziale. In altri termini gli oneri contributivi saranno più elevati in quanto il rapporto di lavoro verrà inquadrato all'interno del normale lavoro subordinato o parasubordinato a seconda dei casi.