Lavoro, Termini Ampi per la domanda di assegno ordinario di solidarietà

Davide Grasso Martedì, 14 Marzo 2017
L'Istituto Nazionale di Previdenza illustra i termini per la presentazione della prestazione di integrazione salariale erogata dal FIS.
Nessun termine di decadenza per la presentazione delle domande di assegno ordinario di solidarietà a carico del Fondo di integrazione salariale. Lo stabilisce il messaggio 1133/2017 pubblicato ieri dall'Inps con il quale l'istituto chiarisce, dopo un confronto con il Ministero del Lavoro, alcune perplessità in ordine all’ipotesi di presentazione tardiva dell’istanza da parte degli interessati. L'istituto ricorda che l’assegno di solidarietà garantito dal FIS, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 148/2015 e nell’art. 6 del D.I. n. 94343/2016, devono essere presentate in via telematica all’INPS entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale e che la riduzione dell’attività lavorativa abbia inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. I termini suddetti, tuttavia, non sono stati previsti come termini di decadenza ed assumono,  pertanto, natura ordinatoria. Pertanto il loro mancato rispetto non determina per l'interessato la decadenza dalla possibilità di conseguire la suddetta prestazione.

Altro chiarimento diffuso riguarda il termine di decorrenza dell'assegno ordinario di solidarietà erogato dal FIS. Secondo il Ministero del Lavoro è possibile applicare la regola generale secondo la quale l’assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda. Quest’ultimo termine costituisce, sempre ad avviso del Ministero, il dies a quo al quale ancorare la decorrenza della riduzione dell’attività lavorativa e del relativo trattamento integrativo. Saranno, pertanto, non indennizzabili le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione dell'attività lavorativa richiesta al giorno di presentazione della domanda ed in caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizzabili, utilizzando il modello allegato 2 della circolare n. 176/2016. A seguito di tale chiarimento si intendono superati i dubbi interpretativi in ordine alla decorrenza della prestazione di assegno di solidarietà. 

La solidarietà residuale
Introdotto con la Riforma del Jobs Act, il FIS garantisce dallo scorso anno prestazioni di integrazione salariale per la prima volta nei confronti di datori di lavoro, anche non organizzati in forma di impresa (come ad esempio gli studi professionali) che occupano mediamente più di 5 dipendenti, a fronte del pagamento di un’aliquota dello 0,45% della retribuzione (per le imprese oltre i 15 dipendenti, l’aliquota è dello 0,65%). Ai fini del raggiungimento di questa soglia dimensionale – da verificare mensilmente rispetto alla media occupazionale nel semestre precedente - vengono computati anche gli apprendisti, ma non i lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo. dell'assegno ordinario di solidarietà dei confronti dei lavoratori che abbiano subito una riduzione dell'orario di lavoro presso le aziende destinatarie del Fondo.

L'integrazione salariale è erogata attraverso l'assegno ordinario di solidarietà che viene corrisposto - per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile - ai dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. L'assegno di solidarietà, il cui importo è pari all'integrazione salariale ordinaria, viene erogato nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Oltre all'assegno di solidarietà il FIS garantisce anche l’assegno ordinario, una prestazione a sostegno del reddito ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, posti in sospensione o riduzione di attività per le seguenti causali: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato; c) riorganizzazione aziendale; d) crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. 

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Approfondimenti: La Circolare Inps 176/2016; messaggio inps 1133/2017

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