Lavoro, Via libera alla presentazione delle domande per l'assegno di solidarietà

Davide Grasso Venerdì, 06 Maggio 2016
Decolla il Fondo di Integrazione Salariale che ha sostituito, con il Jobs Act, dal 1° gennaio 2016 il Fondo di solidarietà residuale. Le domande potranno essere presentate entro 7 giorni dall'accordo aziendale. 
Piena attuazione per la cd. solidarietà residuale. Da ieri, è disponibile sul sito internet dell’Inps la procedura per inoltrare le domande per gli eventi di riduzione attività verificatisi dal 1° gennaio 2016. Il termine per l’invio è sette giorni dall’accordo aziendale; per gli accordi sottoscritti tra il 1° gennaio e il 5 maggio 2016, la scadenza è fissata al 12 maggio. A spiegarlo è l’Inps nel messaggio n. 1986 di ieri.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale, cioè ossia il fondo che opera per  tutti i settori i quali, oltre a non rientrare nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali ha assunto, infatti, la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale e ha mutato il meccanismo di erogazione delle prestazioni. 

A parte il cambio della denominazione l'aspetto piu' importante della nuova disciplina è l'estensione del perimetro delle prestazioni erogate dal Fondo. Lo strumento infatti garantisce prestazione di integrazione salariale anche ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (prima, invece, rientravano nell’ambito di applicazione del fondo di solidarietà residuale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti), a fronte del pagamento di un’aliquota dello 0,45% della retribuzione a partire dal 2016 (per le imprese oltre i 15 dipendenti, l’aliquota sarà dello 0,65%).

Sul fronte delle prestazioni il Fondo di Integrazione Salariale provvede all’erogazione di una nuova prestazione economica, l’assegno di solidarietà nei confronti dei lavoratori che abbiano subito una riduzione dell'orario di lavoro presso le aziende destinatarie del Fondo. Si tratta di una integrazione salariale corrisposta - per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile - ai dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo: tale nuova prestazione sostituisce i contratti di solidarietà di tipo “B”, ossia quelli stipulati dalle imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS. L'assegno di solidarietà, il cui importo è pari all'integrazione salariale ordinaria, potrà essere corrisposto a partire dagli eventi di sospensione o riduzione di lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016. Per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti l'assegno di solidarietà può essere corrisposto, invece, per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016. 

Ebbene l'Inps ricorda che le istanze di accesso all’assegno di solidarietà devono essere inoltrate, entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale. La riduzione di attività deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. In fase di prima applicazione, al solo fine della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione del messaggio viene neutralizzata. Conseguentemente, per gli accordi sindacali conclusi nel periodo c.d. neutralizzato la decorrenza dei termini utili per la presentazione delle istanze di accesso all’assegno di solidarietà sarà il 12 maggio. 

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