Maternità Piena per le lavoratrici nel regime contributivo agevolato

Franco Rossini Mercoledì, 10 Maggio 2017
L'Inps chiarisce gli effetti del regime contributivo agevolato per le lavoratrici che hanno aderito al forfettario sulle prestazioni di maternità. Nessun effetto negativo anche ove non sia accreditato l'anno intero. 
Niente riduzione dell'indennità di maternità per le lavoratrici che hanno aderito al regime contributivo agevolato. Le autonome potranno fruire dell'indennità di maternità anche nell’ipotesi in cui il versamento contributivo IVS, a seguito della riduzione nel versamento dei contributi, non abbia determinato l'accredito dell'anno intero. Lo stabilisce l'Inps nel messaggio 1947/2017 pubblicato dall'istituto di previdenza in cui chiarisce aspetti circa la sussistenza dei requisiti necessari per il diritto alla prestazione di maternità delle lavoratrici autonome che abbiano beneficiato del regime contributivo agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Circolare n.35/2016).

Come noto dallo scorso anno i lavoratori e le lavoratrici autonome che aderiscono al regime forfettario hanno facoltà di ottenere una riduzione della contribuzione previdenziale da versare presso la gestione commercianti o artigiani dell'Inps pari al 35% del minimale contributivo annualmente dovuto (15.548 euro per il 2017) o sul reddito eccedente il valore del minimale eventualmente dovuto dall'assicurato. In caso di mancato rispetto del minimale, tuttavia, la riduzione contributiva in parola determina una contrazione proporzionale dei mesi di copertura previdenziale che possono essere riconosciuti ai lavoratori. Ad esempio se un soggetto fruisce del regime contributivo agevolato con un reddito inferiore al minimale pagherà un contributo IVS ridotto del 35% rispetto a quello ordinario ma dovrà mettere in conto l'accredito di soli 8 mesi di contribuzione invece dell'anno intero. Il risparmio sui contributi, in altre parole, determina un impoverimento della misura del reddito pensionistico oltre che, di una riduzione dei mesi da poter far valere ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva necessaria per il pensionamento.

Tale riduzione avrebbe potuto riverberarsi non solo sulla pensione ma anche sulla prestazione di maternità delle lavoratrici per la quale, come noto, occorre risultare in regola con il versamento dei contributi (non essendo vigente per gli autonomi il principio dell'automatismo delle prestazioni). Nello specifico, è stato chiesto all'Inps se il requisito, da verificare nel periodo di riferimento, sussista quando vi sia la sola regolarità contributiva, ovvero sia necessario anche l’accreditamento di un numero sufficiente di mesi di contribuzione a coprire l'anno intero. I quesiti pervenuti si incentravano, in sostanza, sulla possibilità di riconoscere la regolarità contributiva alle lavoratrici che abbiano regolarmente effettuato i versamenti contributivi in regime agevolato, sebbene tali versamenti non assicurino l’accredito di un numero sufficiente di mesi di contribuzione. 

A tal fine l'Inps ricorda che anche in presenza del regime previdenziale agevolato, le lavoratrici in questione sono tenute al versamento dell’intero contributo di maternità, pari ad € 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa. Analizzata la questione alla luce di quanto sopra e della normativa vigente, l'Inps spiega pertanto, che il requisito cui avere riguardo, ai fini della tutela della maternità delle lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato, è la piena regolarità contributiva, che sussiste quando risultino versati tutti i contributi previsti dalla legge per il regime agevolato e nel rispetto delle relative disposizioni, compreso il contributo di maternità, che rimane invariato rispetto al regime ordinario. In tale situazione, la prestazione della maternità deve essere riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il versamento contributivo IVS sia insufficiente a coprire tutte le mensilità.

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Documenti: Messaggio inps 1947/2017

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