Medici Specializzandi, Niente indennizzo per i corsi ante 2006

Valerio Damiani Domenica, 18 Marzo 2018
La Corte di Cassazione boccia le richieste di un trattamento economico aggiuntivo per i medici che hanno frequentato i corsi di specializzazione prima del 2006.
I medici non hanno diritto al trattamento economico aggiuntivo per i corsi di specializzazione antecedenti al 2006. A stabilirlo la Corte di cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza 6362 del 14 marzo 2018 in cui i giudici di Piazza Cavour affrontano la questione circa la presunta violazione da parte dello Stato Italiano della normativa comunitaria in materia.

Le direttive comunitarie 75/362, 75/363 e 87/76 furono recepite nel nostro ordinamento dal dlgs 257/1991, che indicava un compenso di 12 mila euro l'anno; sul tema, due anni più tardi, fu emanata un'altra direttiva, la 93/16, recepita in Italia con il dlgs 368/1999 con il quale il legislatore aumentò la retribuzione destinata agli specializzandi a 22.700 euro lordi all'anno più una quota variabile di 2.300 euro per i primi due anni e 3.300 per gli anni successivi. Ma solo a partire dall'anno accademico 2006/2007. Nel giudizio lo specializzando contestava, pertanto, il ritardo nell'adeguamento della retribuzione per i corsi prestati prima del 2006 che erano stati remunerati ancora nella misura prevista originariamente dal dlgs 257/1991.

La decisione

Lo specializzando aveva vinto i primi due gradi di giudizio, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici spiegano che la Direttiva 93/16 (che costituisce, dichiaratamente, un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti) non ha carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione. La previsione di una adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l'introduzione della borsa di studio di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257.

L'importo della predetta borsa di studio - concludono i giudici - è da ritenersi di per sé sufficiente ed idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profilo economico,  che ne hanno riconosciuto l'adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso decreto legislativo n. 257 del 1991 e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa".

I Giudici ricordano, infine, che "la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell'ordinamento delle scuole di specializzazione e con l'introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 368 del 1999, non costituisce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comunitari in relazione all'adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di e- stendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007".

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