Naspi, La transazione con il datore di lavoro non esclude il diritto alla disoccupazione

Alessandra Adone Venerdì, 25 Settembre 2020
Il lavoratore ha il diritto ad ottenere l’indennità di disoccupazione ove, pur in presenza di una sentenza che abbia accertato l'illegittimità dell'apposizione del termine contrattuale con diritto alla conversione del rapporto a tempo indeterminato, abbia optato per una transazione con il datore di lavoro finalizzata ad una risoluzione consensuale.
Il lavoratore che abbia ottenuto dall’INPS il trattamento di disoccupazione non deve restituirlo anche se successivamente a tale trattamento sia sopravvenuta una sentenza che abbia sancito la nullità della clausola di apposizione del termine, con diritto pertanto alla conversione del rapporto a tempo indeterminato, ma il lavoratore abbia optato per non essere reintegrato sul luogo di lavoro. E' il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17793/2020 con la quale i giudici tornano a far chiarezza sulla spettanza del trattamento di disoccupazione nei casi di successiva impugnazione del licenziamento.

La regola generale vuole che il lavoratore debba, infatti, restituire il trattamento di disoccupazione ove, a seguito della sentenza di impugnazione del licenziamento, sia stato reintegrato sul posto di lavoro; nel caso di specie, invece, dopo la sentenza le parti avevano raggiunto una transazione che escludeva la reintegra. Per l'Inps tale accordo era irrilevante e, pertanto, chiedeva comunque la restituzione del trattamento di disoccupazione.

La questione

Un lavoratore si rivolgeva al Tribunale di Ascoli Piceno impugnando l’atto con il quale l’INPS chiedeva la restituzione delle mensilità di disoccupazione percepite (periodo 1/1/2005-1/1/2009). Tale richiesta era fondata sulla circostanza che il lavoratore in oggetto, a seguito di una controversia instaurata nei confronti del suo ex datore di lavoro , si vedeva riconoscere il rapporto in oggetto come rapporto di lavoro a tempo indeterminato (era stata dichiarata dal Tribunale la nullità della clausola di apposizione del termine contrattuale). In virtù di tale circostanza l’ex datore di lavoro era stato condannato al risarcimento del danno (e non al risarcimento nella misura delle retribuzioni spettanti). Tuttavia il lavoratore non era mai stato effettivamente reintegrato nel posto di lavoro, né aveva ricevuto le spettanze retributive e pertanto ciò escludeva che l’indennità di disoccupazione fosse stata indebitamente percepita.

Anche la Corte d’appello di Ancona confermava la decisione del giudice di prime cure. Pertanto l’INPS proponeva ricorso in Cassazione denunciando la violazione dell'art. 45 , 3 c., RDL n 1827/1935 convertito con modifiche in L n 1155/1936 vigente ratione temporis, in relazione agli artt. 2033 e 1372 cc.

Fondava le sue pretese sulla circostanza che l'accertamento giudiziale di un valido rapporto di lavoro a tempo indeterminato per lo stesso periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione escludeva la sussistenza del diritto a percepire tale l'indennità.

La decisione

La Corte suprema, in continuità al principio già affermato (cfr Cass. n 28295/2019) ribadisce in relazione all'art. 45 del R.D.L. 04/10/1935, n. 1827, che "l'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro (così Corte Cost.16/07/1968, n. 103)”. La sua funzione indennitaria è appunto quella di fornire in tali situazione ai lavoratori (e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell'art. 38 II comma della Costituzione e che tale presupposto si verifica anche nel caso di scadenza del termine contrattuale, in cui la cessazione del rapporto non deriva da iniziativa del lavoratore.

Nel precedente citato è rilevato che "la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione non presuppone neppure la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà di impugnarlo, mentre l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento" (v. anche Cass. 11.6.1998 n. 5850, Cass. n. 4040 del 27/06/1980) e che "solo una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione le indennità di disoccupazione potranno e dovranno essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti, così non potendo, peraltro, le stesse essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 (v. Cass. 15.5.2000 n. 6265, Cass. 16.3.2002 n. 3904, Cass. n. 9109 del 17/04/2007, Cass. n. 9418 del 20/4/2007)."

Alla luce di tali principi la Corte ha affermato che anche nel caso in esame si è verificata una situazione di disoccupazione all'esito della scadenza del termine contrattuale non ostandovi il fatto che in presenza di una sentenza dichiarativa dell'illegittimità del detto termine contrattuale e di conversione del rapporto a tempo indeterminato ex tunc, sia intervenuta tra le parti una transazione prevedente la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la regolarizzazione previdenziale e l'erogazione di un importo a titolo di danno non patrimoniale.

Vieppiù, la sentenza citata di questa Corte ha osservato che " l'impugnazione giudiziale della legittimità del recesso datoriale costituisce un diritto, ma non un obbligo del lavoratore, e che l'intervenuta disoccupazione involontaria deve valutarsi alla stregua e al momento dell'atto risolutivo. Diversamente opinando, non spetterebbe l'indennità di disoccupazione ogni qual volta il lavoratore omettesse di impugnare un licenziamento che pur si presentasse manifestamente illegittimo oppure ogni qual volta transigesse la lite prima ancora della (possibile) sentenza di reintegra" e che "neppure può ritenersi idonea ad escludere l'indennità di disoccupazione la mera ricostituzione de iure del rapporto, sia pure con sentenza esecutiva, essendo necessario per garantire l'effettività della tutela che a detta reintegra sia data effettiva attuazione, con la realizzazione di una situazione de facto tale da escludere la sussistenza della situazione di disoccupazione protetta ex lege".

Infine la corte conclude affermando che "anche qualora sia stata resa in sede di impugnativa del termine contrattuale una sentenza di conversione ex tunc del rapporto di lavoro, elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione sarebbe dunque l'effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, che nel caso non si è realizzata, atteso che la sentenza oggi impugnata ha accertato che il lavoratore non è mai stato reintegrato e che per il periodo in contestazione non ha ricevuto le proprie spettanze retributive".

A seguito del ragionamento la Corte ha accolto la tesi del lavoratore respingendo le pretese dell'Inps in merito alla restituzione del trattamento di disoccupazione.

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