Naspi, Lo svolgimento del tirocinio non fa perdere la disoccupazione

Giorgio Gori Venerdì, 22 Settembre 2017
La partecipazione al tirocinio non è configurabile come attività lavorativa e, pertanto, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
Una delle domande che spesso si pongono i lavoratori che stanno fruendo della Naspi o di un altro sostegno al reddito (es. mobilità eccetera) è se sia possibile svolgere un tirocinio formativo e di orientamento senza per tale ragione perdere il diritto al sostegno al reddito. Si tratta di una questione che interessa soprattutto i lavoratori più giovani che ben possono trovare occasione di svolgimento di un'attività di tirocinio durante la percezione degli strumenti di sostegno al reddito.

Al riguardo occorre ricordare che il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. Le “Linee guida in materia di tirocini”, adottate in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, il 24 gennaio 2013, in attuazione dell'art. 1, co. 34 della legge 92/2012, hanno configurato tre tipologie di tirocini: a) i tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi ed hanno una durata massima di sei mesi; b) i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresÌ attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali e possono avere una durata non superiore a 12 mesi; c) i tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, co. 1, della legge n. 68/99, rivolti alle persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale che possono avere una durata massima di 12 mesi per i soggetti svantaggiati e di 24 mesi per i disabili. 

I soggetti che partecipano al tirocinio hanno, peraltro, diritto alla fruizione di un'indennità di tirocinio che, ferma restando la competenza delle Regioni e Province Autonome in materia che possono stabilire una misura superiore, In relazione alla preponderante componente formativa della fase di avvio del tirocinio, non può essere inferiore a 300 euro lordi mensili. Indennità che, dal punto di vista fiscale, viene considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR). C'è da dire che nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque precettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta. Dunque per il lavoratore che percepisce la Naspi o altri strumenti di sostegno al reddito non si pone, almeno di regola, il problema della cumulabilità della prestazione con l'indennità di disoccupazione. Ad ogni modo le predette Linee guida in materia di tirocinio contengono una norma di chiusura secondo la quale la partecipazione al tirocinio non è configurabile come attività lavorativa e, pertanto, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante. In definitiva il percettore di naspi o di altri sostegni al reddito può tranquillamente svolgere le attività di tirocinio in questione senza perdere il sostegno al reddito. Anzi in taluni casi lo svolgimento del tirocinio può essere un preciso obbligo del lavoratore derivante dalla stipula del patto personalizzato di servizio con il centro per l'impiego per accedere al sostegno al reddito (art. 20 del Dlgs 150/2015). 

Si rammenta che non godono delle suddette agevolazioni, in quanto non rientrano tra le materie oggetto delle citate Linee guida, e sono quindi soggetti al regime generale: a) i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione; b) i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche; c) i tirocini transnazionali, ad esempio, quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l'istruzione e per la formazione, quali il Lifelong Learning Programme; d) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso; e) i tirocini estivi.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

 
© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati