Naspi, Nuovi limiti per l'esportabilità all'estero della prestazione

Alberto Brambilla Mercoledì, 29 Novembre 2017
L'Inps detta le regole alla luce del rafforzamento degli obblighi di condizionalità previsti con il Jobs Act. La permanenza all'estero oltre tre mesi esporrà il disoccupato titolare di Naspi alla decurtazione o alla decadenza dell'ammortizzatore sociale.
La permanenza all'estero sino a tre mesi dispensa il disoccupato percettore di Naspi dal rispetto dei contenuti del patto di servizio personalizzato stipulato con il centro per l'impiego. E dunque non espone il titolare della prestazione alla decurtazione o alla decadenza della prestazione. Lo precisa l'Inps nella Circolare 177/2017 pubblicata ieri dall'istituto di previdenza.

La questione

Il documento dell'istituto illustra gli effetti sulla prestazione contro la disoccupazione per quei soggetti che espatriano all'estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi alla luce della novella contenuta negli articoli 20 e 21 del D.Lgs n. 150/2015 che ha rafforzato - nella legislazione italiana - il meccanismo di condizionalità nella concessione della Naspi al rispetto degli obblighi di politica attiva. Il documento conferma il quadro già delineato con la Circolare 85/2010 secondo la quale la normativa nazionale è idonea di per sé ad impedire un allontanamento per periodi di lunga durata del titolare della prestazione di disoccupazione. Ne consegue che, una volta acquisito il diritto alla prestazione NASpI, il soggetto beneficiario, cittadino italiano o dell’Unione Europea o extracomunitario, potrà recarsi all’estero in Paese comunitario o extracomunitario senza giustificarne le ragioni e continuando a percepire la prestazione. Permangono, tuttavia, in capo all’interessato, i vincoli connessi ai meccanismi di condizionalità propri della legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti -  a seconda dei casi - nella decurtazione o nella decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

I limiti all'esportabilità

L'Istituto precisa, pertanto, che nei confronti dei beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione, trova applicazione lo speciale regime di sicurezza sociale - definito dagli articoli 7, 63, 64 e 65 del Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004-che permette, una volta espletati specifici adempimenti, l’esportabilità dell’indennità di disoccupazione con il conseguente diritto a continuare a percepire all’estero e a carico dell’Italia, per un massimo di tre mesi, la prestazione ottenuta in Italia.

A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha meglio definito anche la portata del suddetto principio di esportabilità coordinato con il nuovo sistema di regole di condizionalità. Il Dicastero ha precisato che nella disciplina comunitaria sulle ipotesi di espatrio alla ricerca di un’occupazione “rileva l’intentio legis diretta, in prevalenza, a consentire il permanere del beneficio in capo al percettore e ad esonerarlo dagli obblighi di condizionalità piuttosto che a stabilire un termine massimo di fruizione della prestazione”.

Di conseguenza, i beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione - purché abbiano ottemperato agli specifici obblighi previsti dalla normativa comunitaria - possono continuare a percepire la prestazione di disoccupazione per tre mesi non dovendosi attenere alle regole di condizionalità previste per la generalità dei lavoratori. Dal primo giorno del quarto mese, anche i beneficiari di prestazione NASpI, che si sono recati in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione e che vi si trattengano, conservano solo il diritto a percepire la prestazione ma tornano ad essere obbligati al rispetto dei meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti - a seconda dei casi - nella decurtazione della prestazione o nella decadenza dalla medesima e dallo stato di disoccupazione. In sostanza dal quarto mese in poi la mancata osservanza delle prescrizioni imposte dal Centro per l'Impiego sulle politiche attive esporrà il disoccupato che si sia trasferito all'estero alla decurtazione e, nei casi più gravi (come ad esempio la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua), alla decadenza dalla Naspi e dal relativo stato di disoccupazione.

In attuazione dell’orientamento fin qui esposto, non rilevando le motivazioni e la durata dell’espatrio del disoccupato percettore di NASpI, le Strutture territoriali che ricevano dai servizi per l’impiego segnalazioni di violazione delle regole di condizionalità di cui ai citati articoli 20 e 21 del D.lgs. n. 150/2015, dovranno procedere all’applicazione delle relative sanzioni attenendosi alle indicazioni di cui alla circolare n. 224 del 2016



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Documenti: Circolare Inps 177/2017

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