Pensioni, Come i lavori socialmente utili sono validi ai fini dell'assegno

Gemma Fabiani Venerdì, 30 Novembre 2018
Le attività di LSU prestate dal 1° agosto 1995 possono formare oggetto di riscatto per incrementare la misura dell'assegno pensionistico.
Capita spesso che i lavoratori impiegati in passato in lavori socialmente utili si chiedano se tali periodi siano valorizzati ai fini della determinazione della pensione o meno. La materia, del resto, è stata oggetto del Decreto Legislativo 468/1997 che ha modificato la valenza di tali periodi ai fini pensionistici in senso peggiorativo per il prestatore. Attualmente, pertanto, bisogna distinguere a seconda della collocazione temporale in cui il soggetto ha prestato lavori socialmente utili. 

Attività svolte con percezione dell'Assegno LSU

In particolare per le attività socialmente utili per le quali è stato erogato il relativo assegno fino al 31 luglio del 1995 sono riconosciute figurativamente utili sia ai fini del conseguimento del diritto alla pensione sia ai fini della determinazione della sua misura. Questi periodi sono, in sostanza, coperti figurativamente dallo Stato senza che il lavoratore debba farsi carico di alcun onere per sfruttarli ai fini pensionistici. 

Per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 468/1997, invece dal 1° agosto 1995 i periodi di lavori socialmente utili per i quali continua a essere erogato il relativo assegno il riconoscimento figurativo della contribuzione a carico dello stato è stato limitato ai soli fini del diritto alla pensione e non più ai fini della determinazione della sua misura. Vale a dire che i periodi in questione possono essere conteggiati ai fini del raggiumento dell'anzianità contributiva minima per il conseguimento della prestazione previdenziale (es. i 42 anni e 10 mesi di contributi per la pensione anticipata, o dei 20 anni di contributi per la pensione di vecchiaia) ma l'accredito non sarà più considerato utile per far aumentare l'importo dell'assegno a meno che il lavoratore o i suoi superstiti non esercitino il riscatto pagando il relativo onere.

La facoltà di riscatto può essere esercitata in qualsiasi momento dall'interessato e può riguardare tutti i periodi per i quali è stato erogato l'assegno per lavori socialmente utili che hanno comportato l’accredito del relativo contributo figurativo utile ai fini del diritto a pensione. Il riscatto può avere ad oggetto anche solo una parte dei periodi in questione. Si rammenta che poiché i periodi di godimento dell'assegno per lavori socialmente utili, efficaci ai soli fini del diritto alla pensione, sono accreditati d’ufficio e sono rilevabili direttamente dall’estratto conto, non è richiesta alcuna particolare documentazione per esercitare la facoltà di riscatto (circolare inps 33/2010). In alternativa al riscatto, il lavoratore può anche effettuare i versamenti volontari (cfr: Circolare Inps 91/2010).

I periodi oggetto di riscatto possono rientrare il sistema di calcolo ex retributivo o in quello contributivo in relazione alla durata dei periodi assicurativi del soggetto, rilevata al 31 dicembre 1995 e alla loro collocazione temporale. In particolare se il lavoratore può far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, e raggiunga o superi il predetto limite di 18 anni con il riscatto del periodo di LSU anteriore al primo gennaio 1996, anche il calcolo dell'onere relativo ai periodi LSU successivi al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuata secondo il sistema retributivo, con le modalità della riserva matematica. Nei casi in cui il richiedente non abbia maturato alcun contributo utile ai fini della misura della pensione prima dello svolgimento di una attività di LSU, l'onere del riscatto qualunque sia il sistema da applicare l'onere dovrà essere invece il quantificato sulla base di una retribuzione convenzionale, corrispondente al minimale settimanale vigente alla data della domanda di riscatto.

LSU svolti durante una prestazione di sostegno al reddito

Come noto ai lavori socialmente utili erano chiamati anche i soggetti fruitori di prestazioni previdenziali come l'indennità di mobilità, la speciale disoccupazione edile e i fruitori di prestazioni di trattamenti di integrazione salariale a zero ore. Costoro erano impegnati, a pena di decadenza dalle suddette prestazioni per l’orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento previdenziale fruito e il livello retributivo iniziale, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore e, in ogni caso, per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 giornaliere. Questi soggetti non conseguivano l'assegno LSU in quanto il periodo di svolgimento dell'attività di lavoro era coperto dall'assegno di sostegno al reddito (mobilità, disoccupazione edile o cassa a zero ore). In tali casi, pertanto, la copertura figurativa ai fini pensionistici avveniva in misura piena, sia ai fini del diritto che della misura dell'assegno, posto che essa è assicurata dalla prestazione del sostegno al reddito. 

Il quadro dopo il Jobs Act

La normativa è stata sostanzialmente confermata con il recente decreto legislativo 150/2015. Il provvedimento da ultimo richiamato ha, da un lato, abrogato il decreto legislativo 468/1997 dall'altro ha confermato, all'articolo 26, che i lavoratori che percepiscono sostegni al reddito in costanza di rapporto di lavoro nonchè i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità potranno essere chiamati allo svolgimento di attività di pubblica utilità (Lpu) nel territorio del comune in cui risultano residenti a seguito di specifiche convenzioni da stipularsi tra le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali calibrate in base ad una convenzione quadro predisposta dall'Anpal.



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