Pensioni, Contributi previdenziali sospesi sino al 30 Aprile per le aziende più colpite dall'emergenza

Nicola Colapinto Venerdì, 03 Aprile 2020
Ne potranno beneficiare le imprese del settore del turismo, ristorazione, trasporti e organizzazione eventi su tutto il territorio nazionale. Stop anche anche al prelievo della quota a carico del lavoratore.
Stop al versamento dei contributi previdenziali ad assistenziali su tutto il territorio nazionale sino al 30 aprile 2020 per le imprese maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica legata al COVID-19. Per i titolari di partite iva di minore dimensione la sospensione dei versamenti contributivi in autoliquidazione riguarda il periodo temporale tra l'8 ed il 31 marzo 2020. Lo prevedono l'articolo 61 e 62 del DL 18/2020 (Decreto legge "Cura Italia").

Sospensione sino al 30 Aprile 2020

Il provvedimento estende la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi introdotta dal precedente articolo 8 del DL 9/2020 (DL "Coronavirus") dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 ad una serie di ulteriori categorie di soggetti operanti su tutto il territorio nazionale, tra gli altri, nei settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione e dell’assistenza e della gestione di fiere ed eventi (cfr: risoluzione dell'agenzia delle entrate numero 12/E del 18.3.2020). Il versamento della contribuzione sospesa dovrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione è leggermente più lunga e riguarda il periodo temporale intercorrente tra il 2 marzo ed il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (anziché entro il 31 maggio). Restano fermi la rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 e il non luogo al rimborso di quanto già versato. Con riferimento alla natura giuridica dell'attività che forma oggetto della sospensione, nelle more della pubblicazione della relativa circolare attuativa da parte dell'ente previdenziale, la misura dovrebbe interessare sia i datori di lavoro privati che gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (es. commercianti) nonchè i committenti e i professionisti obbligati alla Gestione separata dell'Inps ricompresi, per l'appunto, in uno dei settori di attività rientranti nella predetta risoluzione dell'agenzia delle entrate numero 12/E del 18.3.2020.

Il ministero del Lavoro e l'Inps hanno comunque già anticipato che, per favorire la posizione dei creditori di imposta, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Aziende Minori

Anche per i titolari di partita Iva di minori dimensioni, individuati in base ai ricavi o ai compensi non superiori a 2 milioni di euro è previsto un meccanismo analogo di sospensione del pagamento dei contributi previdenziali.

In particolare l'articolo 62 del DL 18/2020 dispone che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi, tra l'altro, ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti che formano oggetto di sospensione ai sensi della norma indicata sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione di cui al DL 9/2020

Nelle more di un chiarimento dell'Inps si può ritenere che pure i versamenti contributivi sospesi ai sensi dell'articolo 8 del DL 9/2020 (per le imprese del settore turistico-ricettive su tutto il territorio nazionale) in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile 2020 debbano essere versati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. In tutti i casi resta fermo che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati