Pensioni, Contributi sospesi a novembre anche per Toscana e Campania

Bernardo Diaz Lunedì, 23 Novembre 2020
Pasticcio INPS sulle regioni beneficiarie delle sospensioni introdotte dal decreto "Ristori Bis": fuori dai benefici le regioni c.d. "arancioni", dentro Campania e Toscana.
Contributi sospesi per il mese di novembre anche in Toscana e Campania, regioni divenute "rosse" dopo la pubblicazione della Circ. Inps n. 129/2020 lo scorso 13 Novembre. Lo rende noto lo stesso istituto di previdenza nel messaggio n. 4361/2020 pubblicato venerdì scorso nonostante sia ormai scaduto il termine del 16 novembre per i versamenti tramite Uniemens. I datori di lavoro dovranno presentare una dichiarazione di compensazione online e potranno utilizzare il credito in compensazione sui contributi dovuti nei prossimi mesi. La somma dovrà essere rimborsata, come stabilito per gli altri contribuenti, entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione oppure tramite rateizzazione fino a quattro rate mensili di pari importo.

Pasticcio sulle sospensioni

L'articolo 13 del dl n. 137/2020 e l'articolo 11 del dl n. 149/2020 hanno infatti previsto una sospensione: a) dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps, a favore dei datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato (quindi anche al di fuori delle zone rosse) che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto-legge n. 149/2020 (si tratta prevalentemente delle attività di ristorazione, ricreative e del tempo libero); b) dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di novembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps, a favore dei datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle zone c.d. rosse, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al decreto legge n. 149/2020 (si tratta di ulteriori attività rispetto a quelle del punto a) tra cui in particolare il commercio all'ingrosso e al dettaglio).

Nell'attuazione di tali disposizioni l'Inps aveva emanato prima la Circolare n. 128/2020 in cui inseriva tra i beneficiari della sospensione di cui al punto b) anche i datori di lavoro nelle cd. zone arancioni; la Circolare è stata però annullata dopo pochi giorni dalla Circ. Inps n. 129/2020 in cui è stato precisato che i beneficiari delle sospensioni di cui al punto b) sono esclusivamente i datori di lavoro privati nelle "zone rosse" (Valle D'Aosta, Lombardia, Piemonte, Alto Adige, Calabria) aggiungendo, peraltro, che un'eventuale variazione delle zone rosse, nel corso del mese di novembre (come successo per Campania e Toscana), non avrebbe avuto effetti ai fini dell'applicazione della sospensione contributiva.

Il nuovo orientamento

Nel nuovo documento l'Inps cambia orientamento sulla base delle indicazioni del ministero del lavoro: in considerazione del fatto che l'Ordinanza 13 novembre del ministro della salute (la quale ha inserito nelle zone rosse le regioni Toscana e Campania a decorrere dal 15 novembre) è stata firmata prima del 16 novembre, termine per il versamento dei contributi in scadenza a novembre per la competenza di ottobre, stabilisce che sono comprese nella sospensione dei versamenti anche i territori delle nuove regioni rosse, Campania e Toscana.

Pertanto, tali datori di lavoro, laddove abbiano provveduto al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la competenza del mese di ottobre 2020, potranno utilizzare un credito equivalente alla maggior somma versata rispetto al saldo della denuncia trasmessa, in compensazione legale con altre partite o nelle denunce successive, previa presentazione dell’apposita istanza telematizzata “Dichiarazione Compensazione”.

Versamento dei contributi sospesi

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi delle sopra citate disposizioni (sia quelli relativi ai datori di lavoro nelle zone "gialle" e "arancioni" che quelli nelle zone "rosse"), dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Variazioni future

Infine, l'Inps precisa che eventuali variazioni, nel corso di novembre, della collocazione in zone rosse di regioni e province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle e arancioni, non avrà effetti riguardo all'applicazione della sospensione contributiva, relativamente ai contributi del mese di ottobre. Invece si potrà beneficiare della sospensione limitatamente ai termini per il versamento delle rate non ancora scadute nel mese di novembre, relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall'Inps.

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Documenti: Circolare Inps 129/2020; Messaggio Inps 4361/2020

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