Pensioni, La disoccupazione non svaluta la retribuzione pensionabile

Franco Rossini Venerdì, 14 Aprile 2017
Nel calcolo della quota retributiva della pensione si devono poter escludere i periodi in cui si sono percepiti contributi per disoccupazione, che abbassano la retribuzione di riferimento e quindi l’assegno previdenziale.
Il lavoratore, che ha già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per il diritto a pensione e ha percepito contributi di disoccupazione nella fase successiva non può avere una pensione inferiore a quella che si otterrebbe scorporando il periodo non lavorato. Lo stabilisce la sentenza 82/2017 depositata ieri, dalla Corte costituzionale con la quale i Supremi giudici hanno fissato l’illegittimità dell’articolo 3, comma 8, della legge 297/1982 nella parte in cui non prevede la possibilità per un lavoratore, che ha già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione e ha percepito contributi di disoccupazione nel periodo utilizzato per il calcolo, di avere una pensione non inferiore a quella che si otterrebbe scorporando il periodo non lavorato.

Come noto la la legge 297/1982 stabilisce che la quota retributiva della pensione deve essere calcolata prendendo come riferimento le retribuzioni «percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione». Il tribunale di Ravenna aveva sollevato la questione di legittimità della norma in relazione al principio di ragionevolezza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, alla proporzionalità tra lavoro prestato e pensione (articolo 36) e adeguatezza del trattamento previdenziale (articolo 38) in virtu' del fatto di un lavoratore dipendente che aveva subito una diminuzione della parte retributiva dell'assegno a causa della (ridotta) contribuzione figurativa percepita per periodi di disoccupazione percepiti tra il 1996 ed il 2010, successivi alla maturazione del diritto a pensione.

La Corte Costituzionale ha, in sostanza, ribadito il principio secondo il quale ogni forma di contribuzione, sopravvenuta rispetto al maturare dell’anzianità assicurativa e contributiva minima, deve essere esclusa dal computo della base pensionabile, ove tale apporto produca un risultato meno favorevole per l’assicurato. In sostanza quando il lavoratore possiede i requisiti assicurativi e contributivi per beneficiare della pensione, la contribuzione acquisita nella fase successiva non può determinare una riduzione della prestazione virtualmente già maturata. Tale orientamento, del resto, non sorprende in quanto più volte la stessa Corte ha stabilito in diverse sentenze succedutisi negli anni 90 che i periodi di retribuzione ridotta (cioè periodi di contribuzione volontaria, periodi di minore retribuzione, periodi di contribuzione figurativa per integrazione salariale e prolungamenti ex articolo 25, primo e quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413) compresi nell'ultimo quinquennio di contribuzione, non determinanti ai fini del perfezionamento del requisito dell'anzianita' contributiva minima possono essere esclusi, a domanda dell'interessato, dalla base di calcolo della pensione (cfr: Circolare Inps 133/1997; Circolare Inps 127/2000) ove essi, ovviamente, determinino un nocumento nella misura dell'assegno.

Del resto, osserva la Corte nelle sue motivazioni, anche dagli sviluppi normativi più recenti, e in particolare dal Dlgs 22/2015 che  ha introdotto la Naspi, traspare il ruolo cruciale del meccanismo di “neutralizzazione”, inteso come criterio volto a evitare sperequazioni e disarmonie nella determinazione della retribuzione pensionabile. La decisione della Consulta, pertanto, non poteva essere diversa. 

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Documenti: La sentenza della Corte Costituzionale numero 82/2017

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