Pensioni, La restituzione dello 0,1% slitta al 2018. Ok alla Dis-Coll sino a Giugno

redazione Giovedì, 16 Febbraio 2017
L'Aula del Senato ha approvato finalmente il decreto legge milleproroghe. Sulle pensioni arriva il congelamento della restituzione dello 0,1% dell'indicizzazione concessa nel 2015. Il prelievo sarà effettuato nel 2018.
Ok alla proroga della Dis-Coll per i collaboratori e al congelamento della restituzione dello 0,1% degli assegni che sarebbe scattato dal prossimo aprile. Sono queste le due principali novità approvate oggi in via definitiva dal Senato. Per i collaboratori l'esecutivo ha individuato 19,2 milioni per la copertura della Dis-Coll fino al prossimo 30 giugno a seguito di un emendamento presentato da Annamaria Parente (Pd). La copertura è stata trovata con un taglio di importo corrispondente al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione del ministero del Lavoro. In questo modo sarà garantito il trattamento di sostegno al reddito a seguito della disoccupazione per i collaboratori verificatasi tra il 1° gennaio e il 30 giugno di quest’anno. Per il futuro il sostegno potrebbe essere reso strutturale, obiettivo che potrebbe essere raggiunto nel corso dell'esame del disegno di legge sul lavoro autonomo all'esame, attualmente, della Camera dei Deputati.

Invariate le condizioni per il conseguimento del sostegno economico: ne potranno avere diritto i collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente l'occupazione entro il 30 giugno 2017. Sono esclusi gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica così come i ricercatori, borsisti e dottorandi. Per il diritto alla Dis-Coll gli interessati devono essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione al momento della domanda; b) almeno tre mesi di contributi accreditata nella gestione separata tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino al giorno di disoccupazione

Blocco della restituzione dello 0,1% sulle pensioni
Altra novità che imbarca il milleproroghe è il rinvio al 2018 della restituzione una tantum dello 0,1% dell'indicizzazione concessa sugli assegni nel 2015. Infatti per il 2014 è stato adottato un indice di rivalutazione provvisorio dello 0,3%, mentre quello definitivo è risultato dello 0,2 per cento. Come si ricorderà l'articolo 1, co. 288 della legge 208/2015 aveva stabilito il rinvio di un anno, al 2017, del conguaglio negativo che sarebbe scattato sulla pensione lo scorso 1° gennaio 2016. Al riguardo l'Inps aveva già comunicato che il recupero del differenziale negativo, relativamente ai ratei corrisposti nel 2015, sarebbe avvenuto in massimo 4 ratedalla mensilità di aprile 2017, con il limite minimo di 1 euro per ciascuna rata. Con l'approvazione dell'emendamento il recupero slitterà ora di un altro anno, al 2018 quando l'inflazione (si spera) sarà in in grado di compensare le operazioni di conguaglio. Si tratta di importi contenuti: tra 16 e 20 euro per chi incassa pensioni lorde mensili che oscillano tra 1.400 e 3.000 euro. Soddisfazione anche dalla Cgil che aveva sollecitato la misura. 

Collocamento Obbligatorio: le nuove norme scattano nel 2018
Sul fronte dei disabili va segnalato il differimento dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 della decorrenza di alcune norme in materia di collocamento obbligatorio. In particolare le norme oggetto del differimento riguardano: a) l'obbligo per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti di avere alle proprie dipendenze almeno un soggetto rientrante nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni (si ricorda che nella normativa vigente fino al 31 dicembre 2016, tale obbligo sussiste solo qualora si proceda a nuove assunzioni); b) l'obbligo per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione di rispettare le quote generali di lavoratori dipendenti rientranti nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni (anche nella relativa normativa vigente fino al 31 dicembre 2016, tale obbligo sussiste solo qualora si proceda a nuove assunzioni). Dunque la normativa previgente, più favorevole, per il datore di lavoro viene mantenuta sino al 2018. 

Accompagnatore militare
Da segnalare anche la proroga per gli anni 2017-2019 della corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare nei medesimi termini stabiliti in via transitoria - in relazione alla soppressione del servizio militare di leva ed in attesa della riforma organica della disciplina dell'assegno suddetto - per gli anni precedenti. Si ricorda che tale assegno compete ad alcuni invalidi di guerra e per servizio militare, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro un determinato termine temporale, all'assegnazione dell'accompagnatore. 

Eredi di malati di mesotelioma
Altra modifica riguarda l'erogazione delle prestazioni assistenziali agli eredi di malati di mesoteliomaIn base alla norma transitoria attuale, le prestazioni economiche assistenziali (a carico del Fondo per le vittime dell'amianto) relative ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto oppure per esposizione ambientale comprovata, spettano in favore degli eredi, per i casi di decesso del de cuius intercorsi nell'anno 2015. Il milleproroghe estende tale diritto ai casi di decesso avvenuti nel 2016 e dispone che la relativa domanda sia presentata entro il 31 marzo 2017. Si ricorda che le prestazioni in oggetto sono state estese alle suddette categorie di malati, in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, dall'art. 1, comma 116, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 e consistono in una prestazione economica una tantum fissata nella misura di 5.600,00 euro nei limiti dello stanziamento previsto dal D.M. 4 settembre 2015, su domanda dell’avente diritto. 

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Documenti: Il testo del decreto legge milleproroghe approvato dal Senato

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