Nello specifico l'articolo 42 del provvedimento prevede che i risparmi di spesa derivanti dalla riforma della cassa integrazione finanzino la messa a regime oltre il 2015 di tutti i benefici previsti dagli articoli da 2 a 24 del decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Si tratta delle misure che estendono la durata dei congedi parentali, dell'indennità di maternità, dei congedi di paternità e di maternità. Allo stesso modo, il decreto provvede a portare in via strutturale la durata della NASpi a 24 mesi (anche oltre il 2016), con un onere pari a circa 500 milioni di euro annui. Si prevede un sistema di monitoraggio della spesa e procedure nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Da segnalare anche il prolungamento della sperimentazione dell'ASDi oltre il 2015, con uno stanziamento di 180 milioni di euro nel 2016, di 270 milioni di euro nel 2017, di 170 milioni di euro nel 2018 e di 200 milioni di euro annui dal 2019. L'asdi è un ammortizzatore sociale previsto all'interno del Jobs Act che deve ancora essere reso operativo dal Ministero del Lavoro tramite un apposito regolamento attuativo. L'ammoritizzatore consiste in un sussidio economico non superiore a circa 500 euro al mese che dovrà tutelare, tra l'altro, i lavoratori prossimi all'età pensionabile, in condizioni di bisogno economico e che hanno esaurito la durata della Naspi. La durata massima del sostegno non potrà superare i 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpi e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.
Sempre in materia di Naspi arriva una tutela per gli stagionali. Nello specifico si precisa che, con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori del settore produttivo del turismo con qualifica di lavoratori stagionali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 22/2015, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata venga disapplicato il secondo periodo di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi quattro anni. Sostanzialmente si consente di utilizzare tutti i periodi di contribuzione da lavoro che, eventualmente, abbiano già dato luogo alla corresponsione di prestazioni di disoccupazione. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell'applicazione del periodo precedente non può superare il limite massimo di 6 mesi.