Reddito di cittadinanza, Le dimissioni durante il periodo di prova sono irrilevanti

Bernardo Diaz Giovedì, 22 Ottobre 2020
I chiarimenti in una nota ministeriale. La specialità e precarietà che caratterizzano il lavoro in prova, infatti, escludono la decadenza dal reddito di cittadinanza per 12 mesi, prevista a carico dei disoccupati per dimissioni.
Chi rassegna le dimissioni dal lavoro durante il periodo di prova non perde il diritto al RdC. Lo precisa il ministero del lavoro nella nota prot. n. 10617/2020 di ieri chiarendo che la specialità e la precarietà che caratterizzano la disciplina del lavoro in prova escludono l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 2, co. 3 del dl n. 4/2019 convertito con legge 26/2019.

Com’è noto, l’art. 2, comma 3, del suddetto decreto legge inibisce il conseguimento dell'RdC al componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa. A tal fine è stato chiesto al ministero del lavoro di chiarire se se le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova vadano considerate alla stessa stregua di quelle presentate del personale assunto definitivamente, cioè che ha superato positivamente il periodo di prova.

Il periodo di prova, spiega il documento ministeriale, è disciplinato dall'art. 2096 del codice civile. In base a tale norma, al contratto di lavoro, nella fase iniziale di esecuzione, può essere apposta la clausola accessoria del «patto di prova», la cui funzione tipica è quella di consentire a entrambe le parti (datore di lavoro e lavoratore) di valutare la convenienza dell'affare (cioè del nascente rapporto di lavoro): il datore di lavoro, in particolare, può valutare l'attitudine professionale del lavoratore; quest'ultimo può sperimentare le proprie capacità e valutare il tipo di lavoro.

Il periodo di prova costituisce, pertanto, una fase che può definirsi speciale del rapporto di lavoro, avente caratteristiche particolari. Tale specialità si ravvisa soprattutto nel regime del licenziamento, in quanto, ai sensi del primo periodo del comma 3 dell’art. 2096 c.c., durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Il patto di prova comporta dunque un’eccezione alla regola del licenziamento per giustificato motivo, contemplando la facoltà per entrambe le parti di recedere senza obblighi di preavviso. Alla luce della specialità e della precarietà che caratterizzano il «lavoro in prova», conclude il ministero, si può ritenere che la sanzione prevista dal citato art. 2, comma 3, del dl n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019 non trovi applicazione durante il periodo di prova. Pertanto, le dimissioni presentate durante questo periodo non inficiano la possibilità di richiedere l'RdC.

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