Reddito di Inclusione, Ecco cosa cambia nel 2018

Paolo Piva Giovedì, 29 Marzo 2018
Le novità in vigore da quest'anno in un documento dell'Inps. Dal 1° luglio il reddito di inclusione sarà esteso a tutte le famiglie in condizione di difficoltà economica a prescindere dalla condizione familiare. 
Maglie più larghe per il reddito di inclusione. Lo spiega l'Inps nella Circolare numero 57/2018 in cui l'istituto illustra le novità in vigore dal 1° gennaio 2018 contenute nella legge di bilancio per il 2018 (art. 1 co. 194 e ss della legge 205/2017). Quattro, in particolare, sono le correzioni apportate dal legislatore che ampliano la platea dei destinatari del reddito di inclusione. 

La prima modifica è in vigore dal 1° gennaio 2018 e riguarda la soppressione dal testo del decreto legislativo 147/2017 del riferimento alle specifiche circostanze legate allo stato di disoccupazione del componente di età pari o superiore a 55 anni. La versione del testo originaria prevedeva che la disoccupazione del componente ultra 55enne dovesse essere originata da un licenziamento, anche collettivo; dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale; e che avesse  cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione (es. Naspi). Una condizione molto simile a quella prevista per il conseguimento dell'ape sociale e del beneficio precoci. 

Dal 1° gennaio 2018 non è più rilevante la causa della disoccupazione dell'ultra 55enne. Pertanto quali requisiti transitori per accedere al ReI in fase di prima attuazione rimangono: minore, disabile, donna in stato di gravidanza, componente di età pari o superiore ai 55 anni in stato di disoccupazione. Ad esempio, anche gli ultra55enni la cui disoccupazione sia conseguenza della scadenza del contratto a termine in un primo tempo esclusi, avranno diritto alla REI (a condizione naturalmente di rispettare gli altri requisiti economici e di tenore di vita). 

Altra novità in vigore dal 1° gennaio 2018 riguarda il massimo importo erogabile per le famiglie con almeno cinque componenti. Dai precedenti 485,41 euro mensili le famiglie potranno ottenere 534,37€ al mese o 539,82€ se il nucleo è formato da almeno sei componenti.  

Dal 1° Luglio 2018 la prestazione sarà estesa a tutte le famiglie

Una ulteriore modifica estende dal 1° luglio 2018, la platea dei beneficiari a tutte le famiglie in condizioni di difficoltà economica: decadono infatti i requisiti collegati alla composizione del nucleo familiare richiedente, di cui verranno considerate esclusivamente le condizioni economiche. Dal 1° luglio 2018 sarà quindi possibile l'accesso al REI anche ai nuclei familiari che non hanno un minore, un disabile, un disoccupato ultra55enne o una donna in stato di gravidanza. 

I nuovi termini di pagamento 

La legge di bilancio per il 2018 ha, inoltre, semplificato le modalità di accredito del beneficio per i nuclei a cui sia riconosciuto un Rei di importo basso o nullo. In particolare se all’atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari a 20 euro su base mensile, sarà erogato anticipatamente in un’unica soluzione annuale. 

L'Inps illustra, quindi, il caso di un richiedente ReI che ha presentato domanda nel corso del mese di febbraio 2018 e al quale spetta un beneficio pari a 15 euro mensili per 18 mensilità. Ebbene costui per effetto della modifica introdotta dalle legge n. 205/2017, percepirà, all’atto dell’accoglimento della domanda, un importo pari a 150 euro, corrispondente a 15 euro per dieci mensilità, e riceverà l’anno successivo l’importo spettante, ove ricorrano le condizioni, per le otto mensilità residue. Anche in questo caso l'Inps dovrà effettuare i consueti controlli, fino all’ultimo mese di durata teorica della prestazione per verificare la permanenza dei requisiti per tutta la durata della prestazione. In tal modo, laddove la condizione economica del nucleo dovesse variare, determinando il diritto a un importo mensile superiore, si provvederà all’erogazione della differenza rispetto all’importo mensile determinato in sede di accoglimento della domanda.  

Infine nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullonon potendosi dar seguito ad alcun pagamento, la domanda verrà respinta e il richiedente la prestazione potrà rinnovarla, in caso di variazione dei requisiti economici, senza attendere il decorso dei termini per la presentazione della domanda. Ptrà cioè ripresentarla senza attendere il decorso dei 18 mesi in caso di prima concessione, 12 mesi in caso di rinnovo. Resta salva la possibilità, per il nucleo che si trovi nelle condizioni, di rivolgersi ai competenti servizi sociali comunali per la presa in carico.

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Documenti: Circolare Inps 57/2018

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