Il decreto prevede che, pur in assenza di una disciplina collettiva autorizzatoria, nel rapporto di lavoro part-time orizzontale datore di lavoro possa chiedere al lavoratore di prestare lavoro supplementare (il lavoro prestato in più rispetto a quello concordato), seppur in misura non superiore al 15 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate e retribuendo tali ore con una maggiorazione onnicomprensiva del 15 per cento.
E prevede, ancora, che, pur in assenza di una disciplina collettiva autorizzatoria, le parti del rapporto possano pattuire per iscritto in «sede protetta», avanti alle Commissione di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, clausole flessibili (le clausole che consentono la modifica della collocazione oraria della prestazione) e clausole elastiche (le clausole che, nel part time verticale o misto, consentono la variazione in aumento dell'orario), con diritto del lavoratore ad una maggiorazione onnicomprensiva della retribuzione pari al 15 per cento per le ore di cui è variata la collocazione o prestate in aumento. Il lavoro supplementare, in tal caso, non può tuttavia superare il 25% delle ore di lavoro settimanali concordate.
Da segnalare poi che queste clausole flessibili o elastiche, pur continuando a dover essere stipulate in forma scritta non dovranno piu' essere oggetto di uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Ancora con l’obiettivo di tutelare i lavoratori che si trovino in determinate condizioni di salute si estende la possibilità di revocare il consenso già prestato all’apposizione nel contratto delle clausole elastiche o flessibili ai lavoratori affetti da patologie oncologiche o cronicodegenerative (sia del lavoratore sia dei suoi familiari più stretti, come coniuge e figli).
Il decreto, ancora, estende il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in par-time, già prevista per il lavoratore affetto da patologie oncologiche, ai lavoratori affetti da gravi patologiche cronico degenerative ingravescenti. E prevede che anche i familiari delle persone affette da tali patologie — così come avviene oggi per i familiari dei lavoratori affetti da patologie oncologiche - abbiano un titolo di priorità nelle trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno in part time.
Del tutto nuova, inoltre, l'introduzione di una previsione in base alla quale il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time per un periodo corrispondente, con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.