La gestione degli esuberi
Il «collocamento in disponibilità» è la procedura riservata alle amministrazioni pubbliche per la gestione del personale in esubero che è stata recentemente riscoperta per prepensionare parte del personale delle pubbliche amministrazioni coinvolti nella cd. spending review del 2012 (art. 2, comma 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135). L’art. 33, comma 7 del Dlgs 165/2001 prevede, infatti che l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.
Tale procedura, spiega l'Inps, rientra tra le vicende modificative del rapporto di lavoro, perché non ne produce l'estinzione ma una sua sospensione. In particolare, dalla data di «collocamento in disponibilità» sono sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, con effetto sul «sinallagma» contrattuale, ossia per le prestazioni-controprestazioni di entrambe le parti: il lavoratore non è più tenuto alla prestazione e l'amministrazione non è più obbligata a corrispondergli la retribuzione.
L'indennità di disponibilità
Al posto della retribuzione, durante il periodo di collocamento in disponibilità il lavoratore ha diritto a un'indennità a carico dell'amministrazione di appartenenza d'importo pari all'80% di stipendio e indennità integrativa speciale, nonché all'assegno per nucleo familiare. L'indennità è erogata per 24 mesi, aumentabili fino a 48 mesi per il personale che durante il periodo di disponibilità maturi i requisiti per la pensione (art. 2, comma 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).
Il pagamento degli oneri contributivi
Oltre all'indennità, durante il periodo di collocamento in disponibilità l'amministrazione deve pagare i contributi calcolati sulla retribuzione goduta all'atto collocamento in disponibilità. I contributi, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero fino all'eventuale ricollocazione, vanno pagati alle gestioni contributive presso le quali il lavoratore risultava iscritto all'atto di collocamento in disponibilità. I contributi, in particolare, compresi quelli relativi all'indennità di fine rapporto (tfs o tfr) sono dovuti sulle componenti fisse e continuative della retribuzione e fatti salvi eventuali benefici economici derivanti dal mero decorso dell'anzianità di servizio. Per gli iscritti alla cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (Ctps), l'importo della voce stipendiale va maggiorato del 18% (art. 43 del dpr n. 1092/1973).
La principale particolarità riguarda il fatto che la contribuzione pagata dall'amministrazione ricomprende anche il contributo a carico del lavoratore (l'8,80% della retribuzione per gli iscritti in Cassa Stato). L'inps evidenzia, infatti, che, considerato che il lavoratore durante il periodo di sospensione non percepisce alcuna retribuzione ma solo un'indennità, tutto l'onere contributivo, comprensivo cioè anche della quota di contribuzione a carico del lavoratore, risulta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
I riflessi sulla pensione
Non ci sono, pertanto, particolari effetti negativi per quanto riguarda la determinazione della misura della pensione. Ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico di un assicurato, il cui diritto a pensione sia stato maturato durante il periodo in cui è stato collocato in disponibilità, ai fini del calcolo delle quote di pensione con il sistema retributivo (Quota A e Quota B) deve essere presa in considerazione, infatti, la retribuzione teorica annua alla cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti aventi le caratteristiche di fissità e continuità (articoli 15 e 16 legge n. 1077/1959) ovvero, per il personale iscritto alla CTPS, con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti da norme di legge (articolo 15 legge n. 177/1976) che ricomprendono anche la retribuzione accessoria a partire dal 1° gennaio 1996. Mentre la quota di pensione contributiva (anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 o dal 1° gennaio 2012) viene determinata sulla base degli elementi sugli elementi retributivi oggetto della contribuzione da parte dell'amministrazione pubblica. Il periodo in cui il lavoratore è stato collocato in disponibilità risulta, peraltro, utile ai fini della liquidazione del TFS/TFR.
Documenti: Circolare Inps 114/2017