Stipendi, Stop Al contante dal 1° luglio 2018 per pagare dipendenti e Co.Co.Co.

Valerio Damiani Giovedì, 03 Maggio 2018
Dipendenti e parasubordinati non potranno più essere pagati in contanti, ma esclusivamente con bonifico, assegno o disposizioni di pagamento alle banche e poste.
Ok alla tracciabilità di paghe e retribuzioni. La Legge di bilancio per il 2018 (art. 1, co. 910-914 della legge 205/2017) prevede dal prossimo 1° luglio 2018 nuove norme in materia di modalità della corresponsione della retribuzione ai lavoratori, sia dipendenti che parasubordinati. Obiettivo: contrastare la pratica di corrispondere, sotto il ricatto del licenziamento, retribuzioni inferiori ai minimi di legge, facendosi firmare il cedolino con l'importo pieno.

La novità manderà in soffitta la vecchia busta paga e gli abusi che in passato generava. Dal prossimo 1° luglio 2018 la retribuzione e anticipi di essa andranno necessariamente corrisposti attraverso uffici di banche o poste con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) tramite strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro; d) emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, purché di età non inferiore a sedici anni.

Coinvolti anche i committenti

I datori di lavoro o committenti non potranno, quindi, più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. La novella interesserà pertanto ogni rapporto di lavoro di tipo subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento (per cui anche nel caso di smart working) e dalla durata del rapporto (quindi anche se a part-time) nonchè i compensi derivanti dai rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonchè i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142

Restano fuori i datori di lavoro domestici e le pubbliche amministrazioni nonchè i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi occasionali, perché non previsti dalla norma. La Legge di bilancio introduce anche pesanti sanzioni per i datori di lavoro e committenti che non si adegueranno: da 1 mila a 5 mila euro e rende inoltre irrilevante la firma apposta sul cedolino quale prova di pagamento della retribuzione. I datori di lavoro avranno quindi sei mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio per organizzarsi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio il Governo dovrà stipulare con le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle nuove disposizioni.

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