Amianto, Azienda responsabile dell'omessa informazione sui benefici pensionistici

Bruno Franzoni Mercoledì, 17 Gennaio 2018
I Giudici della Corte di Cassazione condannano un'impresa al risarcimento del danno nei confronti di tre lavoratori che non erano stati informati della possibilità di beneficiare della maggiorazione figurativa per l'esposizione ultradecennale all'amianto.

I lavoratori che hanno goduto dell'esodo anticipato fornero in virtù di un accordo aziendale, hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale se l’impresa non li ha informati che avrebbero potuto usufruire dei benefici previdenziali dalla legge 257/1992, in favore di coloro che sono stati esposti all’amianto.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 216 dell’8 gennaio, che ha condannato un’impresa al pagamento del danno patrimoniale per non aver messo al corrente tre suoi dipendenti, preventivamente, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'articolo 13 della legge 257/1992 connessi all’esposizione all’amianto; l'omissione dell'azienda ha prodotto un nocumento in particolare sulla misura della pensione, che è stata calcolata escludendo la maggiorazione contributiva, di cui avevano diritto, in virtù dei benefici di legge.

La Corte di Cassazione ha convalidato, in sostanza, il giudizio delle Corti di Merito che avevano condannato l'azienda al risarcimento del danno patito dai lavoratori. A fondamento della decisione la Corte d'Appello aveva, infatti, rilevato che la società era responsabile contrattualmente sia per non avere adottato misure idonee ad evitare il fenomeno dell'inquinamento da amianto, pur avendo avuto consapevolezza del relativo rischio da contaminazione, sia per avere omesso di informare i dipendenti, che si apprestavano all'esodo, della possibilità di fruire del cd. "beneficio amianto".

Il giudizio della Cassazione

La Cassazione ha ritenuto infondata la difesa dell’impresa, che sosteneva di essere venuta a conoscenza per la prima volta dell’avvenuto superamento delle soglie di esposizione all’amianto soltanto nel 2003, in occasione di un accertamento Inail, cioè dopo che i tre lavoratori erano stati messi in mobilità. Per l’Alta Corte, tale circostanza non esclude la responsabilità della società nei loro confronti sia per quanto riguarda la “consapevolezza del rischio da contaminazione di amianto” sia per ciò che concerne l’attivazione dei “sistemi di controllo” e di conseguenza resta intatto il dovere in capo all’azienda di “informare” i tre dipendenti, che si apprestavano all’esodo dopo il periodo di mobilità, della possibilità di fruire del beneficio amianto.

“Il fatto, pertanto, che solo nel 2003 sia stata accertata, per i tre dipendenti, una esposizione qualificata ad amianto in misura superiore a 0,1 ff/cc, non può incidere sul ritenuto obbligo di avvisare, comunque, i dipendenti medesimi della situazione che li avrebbe potuti vedere interessati a proporre domanda per i connessi benefici contributivi”, conclude la Cassazione.



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