Pensioni, Anche il lavoro all'estero può formare oggetto di cumulo gratuito

Valerio Damiani Venerdì, 17 Agosto 2018
I lavoratori che hanno contributi all'estero possono utilizzare tali periodi contributivi ai fini del raggiungimento della pensione anticipata o di vecchiaia in regime di cumulo dei periodi assicurativi.
  Com'è noto dallo scorso anno è possibile utilizzare gratuitamente tutta la contribuzione versata non coincidente temporalmente presso gestioni previdenziali obbligatorie al fine di ottenere la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi di contributi le donne) oppure all'età di vecchiaia, cioè 66 anni e 7 mesi unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione. Ma cosa accade se parte di questa contribuzione non si trova in Italia, ma in un paese estero?

Molti lavoratori si chiedono, infatti, se anche la contribuzione versata nel paese estero possa essere "sommata" per integrare il requisito contributivo richiesto o meno. La risposta fortunatamente è positiva. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche in regime di cumulo, può essere considerata utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi a cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale (cioè i paesi Ue compresa la Svizzera e la Norvegia) ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale (es. Stati Uniti e Canada)

Si immagini, ad esempio, un lavoratore con 63 anni di età che ha maturato 20 anni di contributi in un'attività di lavoro pubblico (ex-Inpdap), 10 anni di lavoro dipendente nel settore privato (gestione Inps) ed altri 13 anni di lavoro in Germania. Nel caso di specie, pertanto, il lavoratore potrà accedere alla pensione anticipata utilizzando anche la contribuzione versata per gli anni di lavoro prestati in Germania. Al pari di quanto potrebbe fare un lavoratore che ha assommato 30 anni di versamenti in una sola gestione pensionistica italiana. Per l'esercizio del cumulo estero è necessario che risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione richiesto per l’accesso alla totalizzazione, previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalla singole Convenzioni bilaterali. Inoltre per poter essere sommati i periodi contributivi esteri non devono risultare temporalmente coincidenti con quelli versati in Italia, (altrimenti questi periodi saranno valutati solo una volta).

Si presti attenzione, inoltre, alla circostanza che la contribuzione estera può essere considerata anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera e che, pertanto, la titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi del cumulo a differenza, invece, di quanto previsto per i titolari di trattamento pensionistico in Italia. Dunque proseguendo l'esempio di sopra il lavoratore, anche se già titolare di una pensione tedesca sulla base dei contributi ivi versati, può comunque ottenere la pensione anticipata in regime di cumulo internazionale.

La misura dell'assegno

Quanto alla misura dell'assegno valgono le regole in materia di totalizzazione estera che vanno raccordate con la specificità del cumulo dei contributi di cui alla legge 232/2016. Cercando di semplificare il più possibile occorre prima valutare l'importo della pensione teorica che il lavoratore percepirebbe aggiungendo virtualmente la contribuzione estera a quella italiana. L'aggiunta della contribuzione estera dovrà essere effettuata una sola volta, con riferimento alla gestione che garantisce all’interessato il trattamento più favorevole.

Infine occorre proporzionare il trattamento così ottenuto sulla base della contribuzione effettivamente versata in Italia. L'importo messo in pagamento sarà, infatti, solo quello corrispondente ai contributi versati in ciascun Paese applicando una percentuale di riduzione che scaturisce dal rapporto trai i contributi versati in uno Stato rispetto a quelli raggiunti complessivamente tramite la totalizzazione. Resta inteso che se la prestazione nazionale è più favorevole rispetto al predetto calcolo l'Inps metterà, comunque, in pagamento quella nazionale.

In paesi non convenzionati

Se il soggetto ha prestato lavoro in uno stato estero non convenzionato con l'Italia la possibilità di valutare la contribuzione estera ai fini che qui ci interessano è preclusa. L'unica strada per valorizzare il lavoro all'estero è tramite un'operazione di riscatto con il versamento del relativo onere economico da parte dell'assicurato.

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