Ape Sociale, Ok alle istanze prodotte prima del termine della Naspi

Bruno Franzoni Lunedì, 23 Ottobre 2017
Saranno accolte le domande di Ape sociale/Precoci presentate prima della scadenza dell'ammortizzatore sociale a condizione che sia terminato entro il 14/7. 
Le domande volte ad ottenere l'ape sociale ed il pensionamento anticipato con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci saranno accolte anche se il lavoratore ha presentato l'istanza prima del termine dell'ammortizzatore sociale a condizione che questo sia terminato entro il 14 Luglio 2017. Lo specifica l'Inps con il messaggio 3952/2017 indirizzato alle sedi territoriali. 

Come indicato nelle Circolari 99 e 100 del 16 Giugno 2017 uno dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’ APE sociale/Precoci è che il soggetto abbia concluso di fruire integralmente della prestazione di disoccupazione spettante. Al 15 luglio 2017, ultima data per la presentazione dell'istanza di verifica delle condizioni per l'APE sociale ed il beneficio precoci, il lavoratore deve  aver esaurito integralmente la prestazione contro la disoccupazione (come ad esempio la Naspi o l'indennità di mobilità).

A seguito di diverse segnalazioni - comunica l'Inps - è stato riscontrato che sono state presentate delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’ APE sociale prima del termine delle prestazione a sostegno del reddito spettante, conclusasi in ogni caso entro il 14 luglio 2017. In altri termini la domanda è stata presentata prima del compimento del requisito richiesto per l'ammissione al beneficio, che però si perfeziona comunque entro la data ultima di presentazione delle domande. Premesso che se vi fosse stata tempestività nella reiezione della domanda il soggetto avrebbe avuto il tempo di ripresentarla entro la data del 15 luglio e quindi essere valutato in tempo utile, solo per i casi in cui la prestazione a sostegno del reddito termina entro tale ultima data, la procedura è stata implementata per consentire di definire come accolta la certificazione.

L'Istituto comunica, pertanto, alle sedi territoriali che ove la domanda avente tali caratteristiche fosse stata già respinta è necessario provvedere all’acquisizione e alla definizione di una nuova domanda. Analogamente deve procedersi per le domande afferenti al beneficio per i lavoratori precoci in oggetto con riguardo alla condizione di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del DPCM n. 87 del 2017. 

 

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