Assegno Sociale, Inps: Dal 2018 occorrono 66 anni e 7 mesi

Giorgio Gori Venerdì, 15 Dicembre 2017
L'Inps detta le istruzioni relative all'innalzamento stabilito dalla Riforma Fornero. Coinvolti anche gli assegni sociali sostitutivi delle prestazioni di invalidita' civile.
Dal prossimo anno i requisiti anagrafici per conseguire l'assegno sociale saliranno a 66 anni e 7 mesi. Lo mette nero su bianco l'Inps nel messaggio 4920/2017 diffuso ieri in cui detta alcune istruzioni agli operatori del settore. L'innalzamento è stato stabilito dall'articolo 24, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Riforma Fornero) a decorrere dal 1° gennaio 2018.

L'incremento, ricorda l'Inps, coinvolge anche il requisito anagrafico per conseguire l’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui all’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi di cui all’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, che dunque, dal 1° gennaio 2018, potranno essere concesse a partire dai 66 anni e 7 mesi rispetto agli attuali 65 anni e 7 mesi. I titolari di prestazioni di invalidità civile, pertanto, dovranno attendere i 66 anni e 7 mesi per vedere trasformata la prestazione in assegno sociale (che, come noto, porta in dote un incremento dell'importo erogabile). 

Le prestazioni di InvCiv saranno corrisposte sino a 66 anni e 7 mesi

Per effetto dell’innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, saranno concesse, a seguito del riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste, a soggetti di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantaseiesimo anno e sette mesi d’età.

L'Inps informa, inoltre, che resta confermato il previgente requisito anagrafico per coloro che compiono sessantacinque anni e sette mesi prima del 1° gennaio 2018, a prescindere dalla data della domanda di assegno sociale. Costoro, pertanto, qualora presentino domanda successivamente al 1° gennaio 2018, in caso di accoglimento, avranno diritto all’assegno con decorrenza dal mese successivo a quello della domanda (art. 26, comma 12, L. 153/1969). 

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