Come si calcola la pensione contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti

Valentino Grillo Mercoledì, 12 Dicembre 2018
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Dettagliati anche i criteri di calcolo del montante contributivo al 31 dicembre 1995 per i lavoratori optanti al sistema contributivo.
Regole in chiaro per la determinazione della pensione contributiva per i lavoratori che vantano periodi di contribuzione agricola dipendente. Li precisa l'Inps nel messaggio numero 4592 de 7 Dicembre 2018 in cui l'Istituto integra le disposizioni già un tempo impartite con le Circolari 181/2001 e 108/2002. I chiarimenti dell'Istituto riguardano da un lato i criteri per il calcolo della quota di pensione con il sistema contributivo per i lavoratori che vantano contribuzione agricola e, dall'altro, i criteri e le regole per esercitare l'opzione al sistema contributivo di cui all'articolo 1, co. 23 della legge 335/1995

Pensione contributiva per i dipendenti agricoli

Per quanto riguarda la quota di pensione da calcolare con le regole del sistema contributivo, cioè la quota relativa all'anzianità maturata dopo il 2011 o dopo il 1995 (a seconda rispettivamente della presenza o meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995), non hanno più valenza i concetti di retribuzione pensionabile e anzianità contributiva (per i lavoratori agricoli dipendenti tali aspetti sono declinati secondo regole differenti rispetto al lavoro extra-agricolo) dato che l'importo della pensione contributiva è calcolato esclusivamente in funzione dei contributi versati. Da ciò consegue che nel calcolo della misura della pensione, la base imponibile annua su cui calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno deve essere determinata computando i periodi di contribuzione da lavoratore dipendente che l'assicurato faccia valere nell'anno, anche se il loro numero ecceda le 270 giornate annue. Resta fermo, invece, che ai fini della maturazione del diritto a pensione le giornate eccedenti le 270 l'anno possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva.

La base imponibile annua per gli operai a tempo indeterminato coincide con la retribuzione effettiva mentre per gli operai a tempo determinato occorre distinguere a seconda della collocazione temporale dei periodi. In particolare: per i periodi anteriori al 1998 l'imponibile annuo coincide con il salario medio convenzionale di cui al decreto ministeriale emanato nel corso del medesimo anno e relativo alla retribuzione dell'anno precedente; dal 1998 al 2005 l'imponibile corrisponde alla retribuzione contrattuale, ovvero, se più alto, il salario medio convenzionale stabilito dal decreto del Ministro del Lavoro del 1996, relativo alle retribuzioni rilevate nel 1995; dal 2006 l'imponibile è determinato in base alla retribuzione effettiva o il minimale di legge. 

Opzione al contributivo per i dipendenti agricoli
L'Inps fornisce anche alcune indicazioni per il calcolo della quota contributiva sino al 31.12.1995 relativa ai lavoratori optanti al sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, co. 23 della legge 335/1995. Si tratta, in particolare, delle regole per la determinazione del montante medio settimanale nel decennio antecedente al 1996 (il cd. decennio di riferimento) e delle modalità per la ponderazione delle giornate collocate antecedentemente al decennio di riferimento, cioè dei due parametri che consentono di individuare il montante contributivo al 31.12.1995 da rivalutare successivamente sino alla decorrenza della pensione secondo le regole note del sistema contributivo.

Per quanto riguarda, infine, l'accertamento del requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successiva al 1995, necessario per esercitare l'opzione al contributivo l'Inps specifica che esso va effettuato tenendo conto dei criteri di valutazione previsti per il diritto a pensione dalle gestioni pensionistiche nelle quali si fa valere la contribuzione necessaria per l'opzione, al momento del suo esercizio. Pertanto, ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, deve essere considerata, per quanto concerne la valutazione dell'anzianità contributiva al 31/12/1995, tutta la contribuzione posseduta dall'interessato (effettiva, figurativa, volontaria, da riscatto), fatta valere nel regime generale dei lavoratori dipendenti e autonomi, utile e non utile ai fini del diritto (o, se maggiore, utile ai fini della misura), purché non sovrapposta temporalmente; mentre la valutazione dell'anzianità contributiva a partire dal 1996 dovrà avvenire, in ogni caso, utilizzando i criteri stabiliti per il diritto a pensione.



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Documenti: Messaggio inps 4592/2018

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