Come si detassa la pensione del residente all'estero

redazione Mercoledì, 18 Ottobre 2017
L'istituto di previdenza è tenuto all'accertamento dei soli requisiti formali attestanti il trasferimento all'estero della residenza.
Il pensionato residente all'estero che intende ottenere la detassazione della pensione deve produrre l'attestazione in originale della residenza fiscale rilasciata dalla competente Autorità estera al pensionato, nonchè l’attestazione di cancellazione dall’anagrafe comunale italiana/iscrizione all’A.I.R.E. Lo precisa l'Inps nel messaggio 3830/2017 nel quale illustra, a seguito di molteplici richieste di chiarimento pervenute da strutture territoriali, le modalità di gestione delle domande di applicazione del regime impositivo previsto dalle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale.

La definizione del concetto di residente fiscale in Italia

La questione riguarda i pensionati italiani che hanno trasferito la propria residenza all'estero e chiedono, pertanto, all'Inps, l'erogazione della pensione al lordo del prelievo fiscale Irpef e delle relative addizionali locali in virtu' dei trattati internazionale contro la doppia imposizione fiscale.

A tal fine il documento ricorda che per le imposte sui redditi si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che: 1) per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni all’anno (184 se trattasi di anno bisestile), sono iscritte nelle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia; 2) hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza; 3) si sono trasferiti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata (salvo prova contraria). Detti requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti, per cui il verificarsi di uno solo di essi sarà sufficiente affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia e dunque assoggettato a tassazione in Italia.

La documentazione da produrre all'Inps 

Fatte queste premesse l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, ai fini dell’accertamento della residenza fiscale, è tenuto a verificare la sussistenza del solo requisito formale sancito dall’art. 2 del TUIR (cancellazione dalle anagrafi comunali italiane per la maggior parte del periodo d’imposta), mentre il controllo del possesso degli ulteriori requisiti soggettivi previsti, quali il trasferimento della sede principale degli affari ed interessi, nonché della dimora abituale all’estero, rimane di stretta competenza dell’attività investigativa dell’Agenzia delle Entrate (vedi ad es. risoluzione n. 351/E del 7 agosto 2008). L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le attività di tipo investigativo e di intelligence, finalizzate alla verifica dello status di residente fiscale, quali l’esame di possibili relazioni - sia personali che reali - del soggetto con uno degli stati contraenti, possono essere svolte solo in sede di accertamento e che tale attività non rientra nella competenza del sostituto d’imposta, cioè dell'Inps.

A seguito di questa impostazione il pensionato che intende chiedere la detassazione della pensione dovrà produrre all'Inps esclusivamente l’attestazione in originale della residenza fiscale rilasciata dalla competente Autorità estera al pensionato (documento che non può essere autocertificato), nonchè l’attestazione di cancellazione dall’anagrafe comunale italiana/iscrizione all’A.I.R.E, anche per il tramite di una autocertificazione. L’avvenuta cancellazione dai registri della popolazione residente e la contestuale iscrizione all’AIRE rientrano, infatti, nell’attività di verifica che le sedi territoriali dell'Inps devono compiere per accertare che il soggetto non sia fiscalmente residente in Italia, in quanto cancellato dalle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni all’anno (184 se trattasi di anno bisestile).

Il documento ricorda peraltro che per la verifica della cancellazione dalle anagrafi comunali il cittadino italiano che trasferisce la propria residenza da un comune italiano all’estero (anche se in un Paese dell’Unione Europea) entro 90 giorni dal trasferimento deve procedere all'iscrizione all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) presso l’Ufficio Consolare competente per territorio; tale iscrizione comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

L'Istituto precisa, infine, che la detassazione della pensione ad opera direttamente dell'Inps ha carattere facoltativo e non comporta, pertanto, un obbligo di adeguamento per l'Istituto in caso d’incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle rispettive Convenzioni. In questi casi l'Inps continuerà ad applicare alla pensione la tassazione italiana.

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