Esodati, gli assegni sostitutivi seguono la tassazione ordinaria

Sabato, 20 Settembre 2014
Le modalità di tassazione dei trattamenti che realizzano forme di prepensionamento mediante erogazioni di prestazioni in forma rateale non sono tutte uguali.

Kamsin L'articolo 4 della legge 92/2012 ha introdotto una specifica disciplina per gli accordi volti ad incentivare l'esodo dei lavoratori più vicini al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Le imprese possono stipulare accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale per erogare ai dipendenti una prestazione, per un massimo di 4 anni, pari al trattamento economico di pensione che spetterebbe alla cessazione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti. Le imprese dovranno inoltre accreditare i contributi che sono dovuti fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

Per quanto riguarda gli aspetti tributari di tale prestazione economica, l'Inps con la circolare 119 del 2013, ha indicato che l'importo è soggetto alla tassazione ordinaria con applicazione delle ordinarie detrazioni per reddito di lavoro dipendente e per familiari a carico. Il regime fiscale di tali proventi, pertanto, viene ricondotto all'articolo 6 del Dpr 917/1986 (Tuir) secondo il quale "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti". In altri termini, la prestazione economica erogata ai sensi dell'articolo 4 della legge 92/2012 viene, trattata fiscalmente alla stregua del reddito di lavoro dipendente venuto meno per l'adesione all'accordo di esodo incentivato.

E' appena il caso di ricordare invece che questo regime non è invece stato ritenuto applicabile ad analoghi strumenti previsti nei casi di eccedenza di personale del settore bancario, come gli assegni straordinari destinati ai dipendenti delle aziende del credito che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro, previsti dal decreto interministeriale 158/2000. Tali prestazioni economiche, secondo le Entrate (risoluzione 17/E del 2003), sono assoggettati ad imposta con modalità separata, essendo equiparati a degli incentivi all'esodo per i quali ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del Tuir, si applica l'aliquota media di tassazione del Tfr.

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