Farmacisti, Le Istruzioni per il cumulo dei contributi

Bernardo Diaz Venerdì, 17 Novembre 2017
I Chiarimenti dell'ENPAF ai propri iscritti. La strada del cumulo resta preclusa a coloro che hanno chiesto la restituzione della contribuzione versata all'ente previdenziale 
Arrivano i primi chiarimenti per il cumulo dei periodi assicurativi per i farmacisti. L'ENPAF, l'ente nazionale che gestisce la previdenza dei farmacisti, ha diffuso l'altro giorno una nota per informare i propri iscritti circa la facoltà, in vigore da quest'anno, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti temporalmente con quelli versati presso le gestioni Inps ai fini dell'acquisizione di una unica pensione. I chiarimenti riguardano in particolare la facoltà di cumulare la contribuzione per acquisire la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione di inabilità e la pensione indiretta utilizzando la contribuzione presente in diverse gestioni previdenziali. 

L'Istituto rammenta che il cumulo può essere utilizzato a condizione che l'interessato non risulti titolare di alcun trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni coinvolte nel cumulo e che esso deve avere ad oggetto la totalità delle gestioni e la totalità della contribuzione in queste accreditate. Con il cumulo, inoltre, il lavoratore riceve una prestazione unitaria, composta da tante quote tante quante sono le gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo e che ciascuna di esse viene liquidata secondo le rispettive regole e retribuzioni di riferimento. 

Il trattamento di vecchiaia

Il trattamento di vecchiaia, ricorda la nota dell'Enpaf, si conferma una fattispecie a formazione progressiva (come già chiarito dall'Inps nella Circolare 140/2017), distinguendosi tra diritto e misura, con la conseguenza che il diritto si matura sulla base dei requisiti minimi di cui all'art. 24 , c. 6 e 7 del di n . 201/2011 (cioè 66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contribuzione) mentre, per quanto riguarda la misura, la liquidazione del trattamento pro quota da parte di tutti gli Enti coinvolti nella procedura di cumulo avverrà soltanto quando, in base a ciascun ordinamento, verranno raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi più elevati previsti.

Vengono anche fatti salvi gli ulteriori requisiti diversi da quelli di età e anzianità contributiva previsti dalla gestione previdenziale alla quale l'interessato risulti da ultimo iscritto (in proposito, per quanto riguarda Enpaf, il riscatto del corso di studi universitari non è utile ai fini dell'anzianità contributiva e occorre un certo numero di anni di attività professionale).

In via esemplificativa, per quanto riguarda l'INPS , la pensione di vecchiaia di un lavoratore dipendente con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 si consegue con 20 anni di contribuzione e un'età anagrafica di 66 anni e sette mesi, fatto salvo l'adeguamento all'aspettativa di vita. Allo stato , invece, per quanto riguarda l'Enpaf , per la pensione di vecchiaia l'età pensionabile è fissata a 68 anni e quattro mesi, 30 anni di iscrizione e contribuzione oltre al requisito dell'attività professionale richiesto, in linea di massima in un rapporto di 2 anni ogni 3 di iscrizione e contribuzione. Dunque, nell'eventualità che un iscritto, che abbia raggiunto l'età pensionabile prevista dall'INPS e possa vantare presso questa gestione 13 anni di anzianità contributiva e 7 anni presso Enpaf (non coincidenti), al raggiungimento de i 66 anni e sette mesi, fatti salvi gli ulteriori requisiti, conseguirà il diritto alla pensione in cumulo in base ai requisiti sopra previsti e potrà ottenere dall'INPS la liquidazione del trattamento pro quota sulla base dei criteri di calcolo previsti per quest'ultimo; la liquidazione della quota da parte dell'Enpaf avverrà, invece , solo quando, in base alla sommatoria, l ' interessato avrà raggiunto i requisiti di età ed assicurativi previsti nonché gli ulteriori requisiti del proprio regolamento. 

La prestazione anticipata 

Oltre alla pensione di vecchiaia l'assicurato ENPAF può conseguire la pensione anticipata come prevista dalla Riforma Fornero cumulando la contribuzione non coincidente temporalemente. A tal fine il farmacista dovrà aver perfezionato un totale di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi, per le donne), requisiti che dal 2019 saranno oggetto di adeguamento alla speranza di vita istat. In tal caso, la prestazione non è a formazione progressiva e l'ENPAF liquiderà immediatamente la propria quota pensionistica. 

La facoltà di cumulo può essere esercitata per conseguire anche la pensione di inabilità: la prestazione, in tal caso, viene erogata in base ai requisiti contributivi e sanitari, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. Infine, il cumulo può essere utilizzato per la liquidazione di una pensione indiretta da parte dei superstiti in base ai requisiti di assicurazione e contribuzione della forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso; sono anche fatti salvi ulteriori requisiti, se previsti. Le pensioni dirette, liquidate in regime di cumulo, sono reversibili e ogni Ente liquiderà, in base alle proprie aliquote, il pro quota del dante causa esclusivamente ai superstiti che riconosce quali aventi diritto. 

La domanda di pensione

L'ENPAF sottolinea che la domanda di pensione in regime di cumulo va presentata all'Ente previdenziale di ultima iscrizione. Se il soggetto interessato al cumulo risulta, da ultimo, iscritto a più forme assicurative, ha la facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda. Per la pensione di vecchiaia, se si sono perfezionati solo i requisiti “minimi” ( quelli INPS, ossia 66 anni e 7 mesi e 20 anni di contribuzione) , ma non quelli della Cassa di previdenza, l’interessato dovrà presentare la domanda di pensione all’INPS. 

La restituzione dei contributi impedisce il cumulo

La Nota Enpaf sottolinea, inoltre, che ove il farmacista abbia chiesto la restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento della Cassa non potrà attivare il cumulo. L'istituto del cumulo dei periodi assicurativi, conclude la nota Enpaf, diverrà comunque operativo non appena saranno sottoscritte le convenzioni tra le Casse dei professionisti con l'lnps. Dunque probabilmente occorrerà attendere l'inizio del 2018. 

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Documenti: LA Nota Informativa dell'ENPAF

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