Il mancato arrotondamento dell'anzianità contributiva penalizza pure il calcolo della pensione

Fabrizio Galbani Giovedì, 06 Settembre 2018
Penalizzati i lavoratori del settore pubblico che non hanno raggiunto i 18 anni di servizio interi al 31 dicembre 1995. Ma alcuni tribunali gli stanno dando ragione condannando l'Inps all'applicazione del calcolo retributivo sino al 31 dicembre 2011.
Le norme sulla previdenza, come noto, sono complesse e farraginose. Ma a volte possono toccare livelli quasi inaccettabili. Ne sanno qualcosa alcuni lettori ex dipendenti del pubblico impiego che ci scrivono denunciando il comportamento dell'Ente Previdenziale in riferimento alla soppressa possibilità di arrotondare l'anzianità contributiva all'anno intero. Con risvolti a volte molto negativi sulla determinazione della misura della pensione.

Dal 1° gennaio 1998 per i pensionati a carico delle gestioni pubbliche è entrata in vigore una norma che ha abolito l'arrotondamento ad anno intero delle frazioni superiori a sei mesi (articolo 59, comma 1, lettera b), della legge n. 449 del 1997). La disposizione da ultimo richiamata non consente agli assicurati presso le gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria di arrotondare ad anno intero le frazioni di mese superiori a sei. L'arrotondamento da questa data avrebbe potuto operare solo nei confronti del mese superiore a condizione che l'assicurato avesse maturato più di 15 giorni di anzianità. A seguito della novella un soggetto, ad esempio, con 24 anni, sei mesi e 18 giorni di servizio non avrebbe più potuto arrotondare l'anzianità all'anno successivo, cioè a 25 anni bensì solo al mese successivo e cioè a 24 anni e 7 mesi di servizio (avendo maturato più di 15 giorni di servizio). Il meccanismo era stato ben delineato nella Circolare Inpdap 16/1998 nella quale si sottolineava la cogenza dell'articolo 3 della legge n. 274 del 1991 secondo il quale "il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore".

Dal 2012 a seguito della Riforma Fornero l'Inps ha mutato il quadro di riferimento sopprimendo anche l'arrotondamento dell'anzianità al mese superiore criterio sino all'epoca vigente per il pensionamento di anzianita' con 40 anni di contributi e per la pensione di vecchiaia, l'opzione donna e l'inabilità (messaggio inps 2974/2015). In virtu' di questo orientamento, tanto per fare un esempio, un lavoratore della scuola avrà bisogno di raggiungere 42 anni e 10 mesi di servizio pieni per poter lasciare con la pensione anticipata nel 2018, non è più sufficiente ragguagliare 41 anni, 10 mesi e 16 giorni di servizio. Per i più la questione è passata inosservata (poco importa se occorre lavorare 14 giorni in più a fronte dei ben più significativi incrementi previsti con la Riforma fornero), ma in alcuni casi i risvolti sono ben più gravi.

Ne sanno qualcosa alcune migliaia di lavoratori (soprattutto ex postali, ferrovieri e militari) che si sono visti negare il calcolo retributivo sino al 2011 in quanto al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità di servizio compresa tra i 17 anni, 11 mesi e 16 giorni e 17 anni, 11 mesi e 29 giorni. Questi soggetti non potendo più considerare integrato il requisito di 18 anni al 1995 in virtu' del mutato orientamento amministrativo hanno sostanzialmente perso una bella fetta dell'assegno pensionistico.

Fortunatamente diversi tribunali hanno accolto le loro doglianze. In questi primi anni di rodaggio della Riforma Fornero diverse corti di merito hanno, infatti, sconfessato l'operato dell'ente di previdenza riconoscendo i criteri vigenti sino al 31 dicembre 2011 in quanto mai superati da nuove disposizioni di legge (cfr Corte dei conti, sez. giur. Abruzzo, 46/2014; Corte dei conti, sezione Sardegna, sentenza n. 93 del 2014). Nell'ultima sentenza citata i giudici hanno accolto il ricorso di un ex appartenente all'Arma dei carabinieri che chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e non fino al 31 dicembre 1995, come invece ha ritenuto l'amministrazione in quanto aveva un'anzianità al 31 dicembre 1995 di 17 anni, 11 mesi e 19 giorni. A seguito di detta pronuncia, l'Inps ha provveduto al ricalcolo e all'adeguamento della pensione nei confronti del sottoufficiale dell'Arma dei carabinieri. Come dire che la questione dell'arrotondamento dell'anzianità resta ancora un capitolo aperto e che coloro che abbiano avuto un significativo nocumento sull'importo pensionistico devono valutare l'opportunità di fare ricorso.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati