Limiti alla Ricongiunzione gratuita
Dal 2019 l'Ente previdenziale riconosce ai propri iscritti una doppia opzione in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi sino al 31.12.2012 potendo scegliere tra quella contributiva, gratuita, e quella retributiva (di regola onerosa). La prima opzione è vantaggiosa in quanto, oltre ad essere gratuita, consente all'iscritto di tradurre in pensione l'intero montante contributivo maggiorato al tasso annuo composto del 4,5% trasferito dalle altre gestioni assicurative ad Inarcassa. Chi ha avuto alte retribuzioni frutto di un rapporto di lavoro dipendente nel settore privato ha visto così la possibilità di aumentare l'importo della pensione Inps senza sborsare un centesimo.
Per limitare questi effetti il nuovo regolamento riscatti e ricongiunzioni prevede che dal 1° gennaio 2021 le domande di ricongiunzione gratuita riferite ai periodi temporali sino al 31.12.2012 possano essere presentate solo dagli iscritti con almeno 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva Inarcassa al momento della domanda. Chi non soddisfa tale requisito dovrà effettuare necessariamente la ricongiunzione onerosa, tramite il meccanismo della riserva matematica. E' evidente che l'obiettivo del l'Ente è scongiurare le iscrizioni di fine carriera finalizzate esclusivamente ad esercitare la ricongiunzione gratuita. Resta, invece, ferma la ricongiunzione gratuita dei periodi assicurativi successivi al 31.12.2012 (qui continua a non applicarsi alcun requisito di anzianità di iscrizione).
Coefficienti ad hoc
Un'altra modifica introduce (sempre dal 1° gennaio 2021) nuovi coefficienti di trasformazione specifici per la ricongiunzione contributiva (sia per le domande di ricongiunzione di periodi sino al 31.12.2012 presentate dagli iscritti con almeno 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva Inarcassa al momento della domanda, sia per le domande di ricongiunzione di periodi successivi al 31.12.2012). I nuovi coefficienti, aggiornati con cadenza annuale, sono definiti in base all’anno di nascita e all’età di pensionamento e saranno applicati al montante dei contributi trasferiti dagli altri enti per determinare la corrispondente quota di pensione ricongiunta. Sono stati determinati tenendo in considerazione della componente reversibilità.
Come si intuisce si tratta di coefficienti inferiori rispetto a quelli stabiliti dal Regolamento Generale di Previdenza validi per il calcolo contributivo della generalità degli iscritti. Di conseguenza il rendimento dell'operazione di ricongiunzione gratuita risulterà meno favorevole rispetto a quanto accade attualmente.