Le Indennità COVID-19 diventano cumulabili con le pensioni di invalidità

Bernardo Diaz Giovedì, 28 Maggio 2020
La novità è contenuta nel DL "Rilancio". L'Inps provvederà al riesame d'ufficio delle domande respinte lo scorso mese di marzo. Chi non aveva presentato l'istanza potrà farlo entro il 3 Giugno 2020.
Le indennità COVID-19 di 600 euro previste dal DL Cura Italia (DL 18/2020) per il mese di marzo e prorogate dal DL Rilancio (Dl 34/2020) anche per i mesi di aprile e maggio diventano cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. Ciò vale anche per le domande presentate (e respinte dall'Inps) lo scorso mese di marzo che saranno riesaminate d'ufficio. Lo rende noto l'Inps in un comunicato stampa in cui anticipa i contenuti dell'articolo 86 del DL 34/2020 (DL "Rilancio").

Cumulabilità ampia

Il Dl Rilancio ha infatti colmato la lacuna del DL "Cura Italia" che aveva negato l'indennizzo a tutti i soggetti titolari di prestazioni pensionistiche dirette, tra cui anche i titolari dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/1984. A seguito della modifica normativa i beneficiari dell'assegno ordinario di invalidità (lavoratori dipendenti del settore privato, autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Inps nonché gli iscritti alla gestione separata dell'Inps) potranno, pertanto, ottenere l'indennità Covid nei vari importi previsti (500, 600 o 1000 euro a seconda dei casi) per il mese di aprile e maggio 2020 cumulandole con l'AOI. 

L'Inps informa, peraltro, che la cumulabilità riguarda anche l’indennità COVID-19 da 600 euro di marzo 2020 prevista dal decreto Cura Italia. A tal fine l'Inps procederà al riesame d'ufficio delle domande respinte lo scorso mese. I beneficiari di assegno ordinario di invalidità che, invece, non abbiano ancora presentato la domanda per l’indennità COVID-19 di marzo, inoltre, possono richiederla entro il 3 giugno 2020 (15 giorni dal 19 maggio 2020, data di pubblicazione del decreto Rilancio), tramite l’apposito servizio.

Resta il divieto di cumulo per i titolari di altre prestazioni pensionistiche dirette (a prescindere dall'entità stessa della pensione, talvolta modesta) mentre la cumulabilità è di regola ammessa per i titolari di prestazioni pensionistiche indirette (almeno per le indennità corrisposte dall'Inps). Vale la pena ricordare, invece, che le indennità sono cumulabili con i trattamenti di invalidità civile, con le eventuali prestazioni di Naspi, disoccupazione agricola e Dis-Coll ma non con il Reddito di Cittadinanza nè con l'Ape sociale.

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