La Naspi salva la pensione anticipata del ferrotranviere

Vittorio Spinelli Venerdì, 07 Agosto 2020
L'Inps dal 2015 applica un orientamento più favorevole per il personale viaggiante iscritto al soppresso fondo trasporti. L'autoferrotranviere che accede alla disoccupazione indennizzata non perde il diritto alla pensione con i requisiti agevolati. 
Come noto il personale viaggiante addetto a pubblici servizi di trasporto iscritto presso il soppresso Fondo ha mantenuto, nonostante l'opera di Riforma della Legge Fornero, la possibilità di conseguire la pensione di vecchiaia ad un'età più favorevole rispetto agli assicurati comuni. Nello specifico la pensione di vecchiaia si può conseguire con uno "sconto " di cinque anni rispetto ai normali lavoratori dipendenti, dunque nel nel 2019, 62 anni sia per gli uomini che per le donne unitamente a 20 anni di contribuzione.

Ma cosa accade se il personale ha cessato il rapporto di lavoro prima della maturazione dei requisiti anagrafici prescritti? Dato che l'accesso alla pensione "agevolata" è legata all'accertamento della qualifica stabile ed effettiva di personale viaggiante al momento della maturazione dell'età anagrafica sopra prescritta la perdita di tale requisito comporta, sovente, anche la scomparsa della possibilità di pensionarsi con i requisiti agevolati sopra descritti.

Fortunatamente ci sono alcuni casi in cui l'Inps riconosce comunque la possibilità di mantenere i suddetti benefici. Ciò accade prima di tutto negli eventi che comportano la sospensione del rapporto di lavoro, come ad esempio la CIG/CIGS o un contratto di solidarietà (mess. inps 1445/2015). I lavoratori che raggiungono i requisiti pensionistici (cioè i 61 anni e 7 mesi, 62 dal 2019) nel corso di tali eventi, possono dunque continuare a beneficiare del trattamento di vecchiaia con i requisiti agevolati individuati dal Dpr 157/2013 (cioè di 5 anni inferiori rispetto all'età vigente nell'AGO, posto che, per tali lavoratori, è unicamente sospeso l’esercizio delle mansioni di personale viaggiante. Non solo. Anche il personale viaggiante che sia cessato dal rapporto di lavoro e al quale sia stata riconosciuta la disoccupazione indennizzata (l'attuale Naspi), acquisisce il diritto al pensionamento di vecchiaia anticipato sempre a condizione che raggiunga i requisiti pensionistici (agevolati) entro il periodo di godimento della Naspi, a condizione che precedentemente alla perdita del posto di lavoro le mansioni della qualifica di personale viaggiante siano svolte in modo stabile ed effettivo. La percezione dei periodi di sospensione dal lavoro o la disoccupazione indennizzata resta, dunque, compatibile con l’accesso anticipato al pensionamento di vecchiaia del personale viaggiante ove durante tali periodi il lavoratore maturi l'età per la pensione di vecchiaia (61 anni e 7 mesi).

Aziende Esodandi

Il diritto a pensionarsi ad un'età inferiore non si perde neanche nel caso in cui il lavoratore sia destinatario dell'isopensione, cioè dell'assegno di accompagnamento alla pensione pagato dall'azienda esodante. Quanto sopra nel presupposto che al momento dell’accesso alla prestazione di esodo, il lavoratore svolga le mansioni di personale viaggiante in modo stabile ed effettivo. In sostanza il personale viaggiante iscritto al soppresso fondo trasporti può godere dell'isopensione da un'età anagrafica particolarmente favorevole posto che i quattro anni (che recentemente e temporaneamente sono stati elevati a sette) di anticipo si possono calcolare dall'età di vecchiaia "agevolata" prevista per questa particolare categoria di lavoratori e quindi al requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.

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