La quattordicesima non rileva ai fini dell'Invalidità Civile

Franco Rossini Venerdì, 26 Ottobre 2018
La questione interessa i pensionati che cumulano una pensione di importo basso con una prestazione di invalidità civile.
Capita talvolta che i pensionati titolari di una pensione diretta di vecchiaia di importo particolarmente basso possano, se riconosciuti invalidi civili almeno al 75%, cumulare con la pensione normale anche l'assegno mensile di invalidità civile aggiungendo così un ulteriore reddito annuale pari a circa 3.000 mila euro alla piccola pensione. Ai fini della concessione dell'assegno mensile di invalidità è necessario, infatti, soddisfare un reddito annuo non superiore a 4.850 euro, dunque se la pensione è inferiore a tale cifra il pensionato ha diritto a cumulare entrambe le prestazioni, raggiungendo così un reddito mensile di poco superiore ai 650 euro.

Non solo. Se il pensionato è ultra64enne ha diritto pure all'attribuzione della quattordicesima mensilità riconosciuta a partire dal 2007 dal Governo Prodi ed ulteriormente irrobustita con la legge 232/2016. La misura della somma aggiuntiva, corrisposta una tantum in occasione della mensilità di luglio, dipende dalla contribuzione versata dal pensionato ed oscilla tra i 437 ed i 655 euro. In molti si chiedono se l'attribuzione di tale cifra possa determinare lo splafonamento del limite di reddito annualmente previsto per la concessione dell'assegno mensile di invalidità.

Mauro ad esempio è un pensionato invalido che si trova al limite in quanto ha una pensione di 370 euro al mese e teme di perdere il diritto all'assegno mensile di invalidità da quest'anno quando al compimento del 64° anno di età acquisirà il diritto ad una quattordicesima di 520 euro. Una beffa perchè se gli fosse revocata la pensione di invalidità civile perderebbe circa 3 mila euro annui per ottenerne 520. Non proprio un bell'affare. Fortunatamente la legge prevede un apposito meccanismo di salvaguardia per situazioni di questo genere. L'articolo 5, comma 4 del decreto legge 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127 dispone, infatti, che la somma aggiuntiva (cioè la cd. quattordicesima corrisposta in occasione della mensilità di luglio) non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall’anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell’incremento delle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 della legge stessa.

Pertanto dell'importo della predetta somma aggiuntiva non se ne dovrà tenere conto in sede di verifica del reddito rilevante ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile (tra cui in particolare l'assegno mensile di invalidità). Mauro, pertanto, potrà cumulare sia la pensione ordinaria di 370 euro al mese, sia l'assegno di invalidità civile di 282 euro circa al mese, sia la quattordicesima di 520 euro corrisposta con la mensilità di luglio assieme alla pensione ordinaria. 

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