Ottava Salvaguardia, Pensione entro 3 anni dal termine della mobilità

Franco Rossini Giovedì, 02 Febbraio 2017
L'Inps detta le istruzioni per l'accesso alla salvaguardia dei lavoratori che hanno fruito dell'indennità di mobilità ordinaria o dello speciale trattamento edile. 
Termini più ampi per l'accesso all'ottava salvaguardia pensionistica per i lavoratori che hanno fruito della mobilità ordinaria o dello speciale trattamento edile. Lo certifica l'Inps, tra l'altro, nella Circolare 11/2017 pubblicata l'altro giorno dall'istituto di previdenza con la quale fornisce le indicazioni ai cittadini e agli operatori del settore per conseguire il beneficio del pensionamento anticipato in deroga alla legge fornero. Le principali novità da passare in rassegna riguardano, infatti, i lavoratori nel profilo mobilità, sui quali si sono da sempre addensati i maggiori dubbi interpretativi.  

L'Inps, coerentemente con il dettato della legge illustra che in questo profilo di tutela ci sono due sotto-profili distinti l'uno dall'altro a seconda della presenza o meno di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011. Fermo restando che, in entrambi i casi, i lavoratori devono aver cessato il rapporto di lavoro entro il 31.12.2014 e devono aver maturato il diritto a pensione, con le vecchie regole, entro il termine dell'indennità di mobilità o dello speciale trattamento edile o entro i successivi 36 mesi dal termine dei predetti strumenti di sostegno al reddito anche per il tramite dei versamenti volontari. L'istituto, al riguardo, indica che i suddetti accordi, con riferimento però alle sole aziende cessate o coinvolte nelle vigenti procedure concorsuali, possono essere stati stipulati anche successivamente al 31.12.2011, anche se, in tal caso, ai fini della procedibilità della domanda di accesso alla salvaguardia, l’interessato dovrà produrre la documentazione attestante la circostanza che la data di avvio della procedura concorsuale abbia preceduto quella del licenziamento avvenuto, come detto, entro il 31 dicembre 2014.

Per ”vigenti procedure concorsuali” devono intendersi: il fallimento, il concordato preventivo, la procedura di liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  e l’amministrazione straordinaria speciale prevista dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

I trattamenti e requisiti
L'Inps ricorda che i potenziali destinatari della salvaguardia di cui alla lettera a) sono: 1) i lavoratori dipendenti di aziende destinatarie di mobilità previste dalla legge n. 223 del 1991 o da leggi successive (quali ad esempio quelle del settore industria con + di 15 dipendenti, quelle del commercio con + di 50 dipendenti, quelle del settore aereo e aeroportuale, ecc.) (mobilità ordinaria); 2) i lavoratori provenienti da aziende del settore edile che hanno operato in cantieri di lavori di pubblica utilità (articolo 11 della legge n. 223 del 1991) (TSE) o; 3) che hanno avviato la procedura di mobilità di cui all’articolo 4 della legge n. 223 del 1991 dopo che abbiano attuato un programma di trattamento straordinario di integrazione salariale (TSE ex lege 451/1994). 

I lavoratori in questione, ai fini dell’accesso alla salvaguardia, devono perfezionare i requisiti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, ovvero, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari. Tale versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. Ad esempio 

Durata dell'indennità
Chiarimenti arrivano anche circa la durata delle prestazioni di indennità che, come detto, incidono sul termine entro cui deve essere maturato il diritto a pensione entro le vecchie regole. Per i lavoratori in mobilità ordinaria, licenziati entro il 30-12-2014, è quella prevista dall’articolo 7, commi 1,2,3 e 4 della legge n. 223 del 1991 (da 12 a 48 mesi a seconda dell'età del lavoratore e della regione); mentre per quelli licenziati il 31-12-2014 e collocati in mobilità dal 1-1-2015, la durata è ridotta ai sensi dell’articolo 46 lettera c) della legge n. 92 del 2012 (da 12 mesi a 36 mesi).

Per i lavoratori in TSE, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 223 del 1991, la durata del sostegno è quella espressamente indicata dall’apposito decreto assunto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per i lavoratori in TSE ex lege n. 451 del 1994, la durata è di 18 mesi, incrementata a 27 se l’ubicazione del luogo di lavoro è nelle aree del Mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Sul punto l'Inps indica che i periodi di sospensione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, intervenuti entro il 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232 del 2016, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l’iscrizione nella lista, sono rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alla salvaguardia. Con riferimento ai beneficiari dell’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 223 del 1991, il periodo di fruizione dell’indennità, essendo stabilito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non può però essere prolungato.

Riapertura dei termini
In favore dei lavoratori in questione, già autorizzati ai versamenti volontari antecedentemente al 1° gennaio 2017 e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti, a domanda, i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o di disoccupazione speciale edile. Tale novità  riguarda, in via esclusiva, i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari alla data del 1° gennaio 2017 o che presentano la domanda di prosecuzione volontaria entro il 2 marzo 2017, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia in parola e che perfezionino, anche mediante il versamento della contribuzione volontaria, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. 

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Documenti: Circolare Inps 11/2017 ; Controlla se puoi accedere all'ottava salvaguardia

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