Pensione ai superstiti, cosa fare se arriva l'avviso di indebito pensionistico

R. Bianchi Mercoledì, 23 Settembre 2020
La percezione di un reddito annuo al di sopra di una certa soglia espone il coniuge superstite al rischio della formazione dell'indebito pensionistico. 
Nell'ampio panorama degli indebiti pensionistici uno dei più frequenti che i pensionati si vedono recapitare dall'ente previdenziale  è quello recante la dicitura “incumulabilità con redditi prevista dall’articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità”. Si tratta di un indebito che si riscontra nelle pensioni ai superstiti quando il reddito annuale del coniuge del superstite, supera la soglia che consente di percepire l’assegno con la quota del 60% in quanto superiore a tre volte il trattamento minimo inps. Infatti se il superstite ha un reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS la quota spettante può ridursi fino al 45% e maggiore sarà il reddito annuale percepito minore sarà la quota di reversibilità spettante, che può diminuire fino al 30% ove il reddito annuo splafoni cinque volte il valore del trattamento minimo.

In questi casi la legge impone all'ente previdenziale di ripetere quanto indebitamente corrisposto al superstite. La pensione di reversibilità o indiretta è, infatti, una prestazione collegata al reddito, pertanto è necessario controllare i propri redditi percepiti nell’anno in cui si colloca l’indebito (i redditi personali sono consultabili tramite dichiarazione dei redditi) e controllare se abbiamo un reddito al di sotto del limite che consente di ottenere la quota piena, al 60%. 

Ove non si sia sicuri dell'operato dell'ente di previdenza è sempre opportuno far controllare l’indebito, poiché il suo pagamento comporta l’accettazione dello stesso e successivamente risulterà più difficoltoso riuscire ad ottenerne l’annullamento. Maria, ad esempio, è una pensionata percettrice di pensione di reversibilità dal Marzo 2012, che a seguito dei controlli l’INPS ha ricevuto una lettera di restituzione di 3.974€ percepiti indebitamente per il superamento della soglia reddituale “prevista dall’articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità”. Nel caso in questione l’indebito è stato richiesto per gli anni 2015, 2016, 2017. Di fatto dal controllo effettuato dai redditi della pensionata, si nota che effettivamente per gli anni 2015 e 2016 essa superava il limite consentito per percepire la quota al 60%, poiché negli anni in questione aveva avuto dei redditi di affitto che gli hanno fatto diminuire la quota della reversibilità al 45%. Gli affitti percepiti dalla pensionata però si erano fermati però alla data del 31/12/2016, ma l’INPS in via provvisoria ha continuato ad applicare la quota del 45% anche per tutto l’anno 2017.

Maria ha dovuto, quindi, effettuare una ricostituzione reddituale indicando i redditi effettivamente percepiti per il 2017 chiedendo inoltre l’annullamento dell’indebito solo per l’anno interessato. Si specifica che il ricorso amministrativo deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di indebito. Per la pensionata si è pure formato un credito di 2600€ poiché la quota al 60% era dovuta per tutto il 2017 e per parte del 2018, poiché la domanda di ricostituzione è stata lavorata a distanza di 6 mesi dal suo invio. Va segnalato, inoltre, che anche nei casi in cui l’indebito comunicato dall’INPS risulta essere giusto, il pensionato ha la possibilità di richiedere una rateazione dell’indebito che può avvenire sia con bollettini postali oppure con una trattenuta mensile sulla pensione, andando cosi a risparmiare anche il pagamento dell’ufficio postale.

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