Pensione Anticipata, i contributi Naspi hanno un'utilità ridotta per la pensione

Davide Grasso Giovedì, 22 Ottobre 2015
I periodi di Aspi e Naspi non possono essere conteggiati ai fini della maturazione del requisito di 35 anni di contributi ancora richiesto per l'accesso alla pensione anticipata da parte dei «vecchi» lavoratori, quelli cioè che al 31 dicembre 1995 posseggono già un'anzianità contributiva.
I contributi figurativi accreditati all'Inps per i periodi di fruizione di Aspi o mini-Aspi sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione, ma non per la maturazione del requisito di 35 anni di contributi ancora richiesto per l'accesso alla pensione anticipata da parte dei lavoratori che al 31 dicembre 1995 posseggono già un'anzianità contributiva. E' quanto ha precisato l'istituto di previdenza con la Circolare Inps 180/2014 che ha esaminato le conseguenze della fruizione delle nuova indennità di disoccupazione (Aspi o miniAspi) in prossimità o presenza del diritto a una pensione. Ma tali regole sono applicabili, per estensione analogica, ora anche alla Naspi.

In sostanza, dunque, non cambiano con il nuovo ammortizzatore sociale rispetto al passato i criteri di riconoscimento dei contributi figurativi durante i periodi di disoccupazione. Così, ad esempio, per maturare i 20 anni di anzianità contributiva per la pensione di vecchiaia i periodi di disoccupazione sono sempre utili. Mentre per maturare l'anzianità contributiva per la pensione anticipata, oggi pari a 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini, occorre avere accreditato, come ha indicato l'Inps nella predetta Circolare, almeno 35 anni di contributi effettivi, per determinare i quali i periodi disoccupazione non possono essere conteggiati. Cioè il periodo di contribuzione figurativa da disoccupazione non può eccedere i 7 anni e mezzo (6 e mezzo le donne) pena la necessità di un recupero con contribuzione effettiva. 

Con riguardo a questi lavoratori l'Inps ha in pratica trasferito una regola vigente nella vecchia pensione di anzianità secondo la quale i contributi (figurativi) derivanti da eventi di disoccupazione indennizzata e malattia non possono essere superiori ad un determinato numero. 

Questa regola invece non si applica nei confronti dei soggetti che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996 (e che sono, quindi, privi di anzianità contributiva, di qualunque ammontare, al 31 dicembre 1995). Ai fini del perfezionamento dei 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi le donne) si valuta tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, con la sola esclusione della contribuzione volontaria. Inoltre i contributi da lavoro versati prima dei 18 anni d'età vengono moltiplicati per 1,5 (valgono cioè una volta e mezzo). 



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