Pensione Anticipata, Per i poligrafici uscita con 35 anni di contributi sino al 2023

Valerio Damiani Giovedì, 06 Agosto 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps che attua le previsioni contenute nella legge di bilancio per il 2020 a favore dei poligrafici dipendenti di aziende editoriali in crisi.
Ok al rinnovo del prepensionamento con 35 anni di contributi dei poligrafici dipendenti di imprese editoriali in crisi sino al 2023. Ma solo se l'azienda editoriale ha attivato una riorganizzazione aziendale a causa di crisi collocando i lavoratori in CIGS. Lo rende noto l'Inps nella Circolare numero 93/2020 pubblicata oggi dall'ente di previdenza con la quale l'ente illustra una novella contenuta nella legge 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) in vigore dal 1° gennaio 2020.

Scivolo sino al 31 dicembre 2023

L'articolo 1, co. 500 della legge 160/2019 consente il pensionamento anticipato con 35 anni di contributi (anziché 38 anni) tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2023 a favore dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. E che siano quindi stati ammessi, nel limite delle unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al relativo trattamento di CIGS con decreto ministeriale.

L'Inps ribadisce che il beneficio in parola è a disposizione esclusivamente a favore dei soggetti ammessi alla CIGS per causale di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi (restano escluse le causali di crisi aziendale e cessazione dell'attività nonché le ipotesi di contratto di solidarietà). Inoltre il requisito contributivo di 35 anni deve essere maturato entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Domande

La domanda di prepensionamento deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta (dunque entro i due anni dall'immissione in CIGS). Per usufruire del prepensionamento l'interessato deve produrre domanda telematica tramite il sito Inps  oppure tramite il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164, da rete mobile, ovvero tramite gli enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda, contenente l’indicazione della data dell’accordo di procedura, deve essere corredata dal modello AP131Dichiarazione del datore di lavoro ai fini del pensionamento anticipato dei dipendenti poligrafici di aziende editoriali”, a firma del datore di lavoro, la quale attesti che il lavoratore beneficiario del trattamento straordinario di integrazione salariale rientra tra le unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al prepensionamento, la data di presentazione del piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del D.lgs  n. 148 del 2015, la data di sottoscrizione dell’accordo di procedura, nonché gli estremi del decreto di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale.

Nel caso in cui alla data della presentazione della domanda non sia stato ancora pubblicato il decreto che autorizza l’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, l’interessato, ai fini del riconoscimento della pensione a decorrere dal mese successivo a quello della domanda, deve integrare la stessa con l’indicazione degli estremi di tale decreto.

Decorrenza

Il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

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Documenti: Circolare Inps 93/2020

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