Pensioni, Ape Social e Quota 41 più agevole per disoccupati ed edili

Valerio Damiani Mercoledì, 12 Luglio 2017
La sospensione della disoccupazione non pregiudica l'accesso all'APe sociale e al pensionamento con 41 anni di contributi. L'Inps apre anche alla possibilità di integrare la dichiarazione e semplifica la procedura per i lavoratori edili.
La sospensione della disoccupazione per eventuali periodi di rioccupazione lavorativa non fa venire meno il diritto all'APe sociale o al beneficio della pensione anticipata con requisiti ridotti per i lavoratori precoci. Lo precisa l'Inps nel messaggio 2884/2017 pubblicato dall'istituto di previdenza.

La questione riguarda i lavoratori che fanno domanda per l'APe sociale o per la quota 41 che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e che hanno concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione  spettante. L'Inps chiarisce che non preclude l’accesso ai benefici l’eventuale sospensione della prestazione per la disoccupazione fermo restando, in ogni caso, che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso, il richiedente abbia concluso di fruire integralmente della prestazione per la disoccupazione spettante.

Potrà, invece, essere valutato in via prospettica, purché si perfezioni entro la fine dell’anno di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni, il requisito del trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione. L'Inps fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai casi in cui l’erogazione della prestazione di mobilità ordinaria viene sospesa per i giorni in cui il lavoratore svolge attività di lavoro subordinato a tempo parziale o a tempo determinato. La questione era stata segnalata nei giorni scorsi dai sindacati che avevano fatto presente come, in determinate ipotesi, la rioccupazione del lavoratore percettore di un ammortizzatore sociale avrebbe potuto comportare la perdita del diritto al beneficio del pensionamento anticipato. Un rischio che il documento Inps mette da parte. 

Resta fermo che il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione non può essere interrotto/sospeso da una eventuale rioccupazione anche solo per un giorno. Conseguentemente, l’interessato dovrà mantenere lo stato di disoccupazione, non inferiore a tre mesi, per tutto il periodo compreso tra la conclusione dell’intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante e l’accesso alla prestazione APE sociale/pensionamento anticipatoNon potranno inoltre accedere alla prestazione di APE sociale/beneficio precoci coloro i quali, pur trovandosi in stato di disoccupazione, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, non hanno goduto della prestazione per la disoccupazione per carenza dei requisiti richiesti o per non aver presentato la domanda entro i termini previsti.

Ok alla possibilità di integrare la dichiarazione

L'Inps apre anche alla possibilità di integrare la domanda di verifica delle condizioni di accesso con la documentazione richiesta obbligatoriamente dai DPCM in un momento successivo alla presentazione della stessa senza modificare il n. di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio. In sostanza il lavoratore potrà integrare la dichiarazione senza perdere la priorità nella trattazione della domanda acquisita. Detta integrazione dovrà riguardare esclusivamente i documenti allegati e non i dati forniti al momento dell’invio della domanda e dovrà comunque essere effettuata dal richiedente entro e non oltre i termini tassativi fissati dai DPCM per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni relativi ai due benefici (cioè entro il 15 luglio 2017). Sarà altresì necessario che la documentazione allegata presenti dati conformi e coerenti con quelli già inseriti nei campi di domanda al momento dell’invio. Nel caso in cui le informazioni contenute nei documenti allegati ad integrazione della domanda siano difformi rispetto a quelli già indicati, la domanda presentata dovrà essere rigettata e sarà, quindi,  necessario, sempre nel rispetto dei  i termini tassativi di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni, presentare una nuova domanda alla quale sarà attribuito un nuovo numero di protocollo/data/orario di ricezione. 

Più facile la sottoscrizione dei periodi lavorati per gli Edili

Infine, per quanto riguarda la categoria degli operai edili, in considerazione delle segnalate difficoltà di reperire il datore di lavoro per la sottoscrizione della relativa attestazione (modello AP116), l'Inps precisa che il richiedente potrà farsi rilasciare idonea dichiarazione, sottoscritta dal responsabile della Cassa edile, dalla quale risultino i periodi durante i quali egli è stato iscritto alla Cassa. Tale dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda telematica e il richiedente dovrà dichiarare nel campo note (presente nella scelta prodotto)  che, stante l’impossibilità di reperire il datore di lavoro, è stata allegata la dichiarazione delle Casse edili interessate, al fine di consentire ai competenti uffici del Ministero del Lavoro, dell’INAIL e dell’INL le verifiche di competenza.  

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Documenti: messaggio inps 2884/2017

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