Pensioni, Assegno sospeso se il pensionato ha debiti erariali superiori a 5mila euro

Bernardo Diaz Mercoledì, 14 Marzo 2018
La Legge di bilancio per il 2018 ha dimezzato il limite previgente. Nei confronti dei soggetti con debiti erariali superiori a 5 mila euro l'Inps dovrà sospendere per 60 giorni il pagamento di pensioni e buonuscita dello stesso importo e a segnalare il nominativo all'agente di riscossione. Le novità in vigore dal 1° marzo 2018.
Doccia fredda per i pensionati che hanno debiti erariali. La legge di bilancio per il 2018 ha dimezzato da 10 a 5 mila euro il limite debitorio oltre il quale scatta l'obbligo per l'Inps a sospendere per 60 giorni il pagamento delle pensioni e delle buonuscite e a segnalare il nominativo all'agente di riscossione. Lo spiega lo stesso ente di previdenza nel messaggio numero 1085/2018, illustrando la novità della legge Bilancio 2018 che dal 1° marzo, ha ridotto il limite da 10 mila a 5 mila euro a partire dal quale è obbligatoria la verifica sui debiti erariali prima di pagare le prestazioni pubbliche.

La questione

Il controllo sui debiti erariali, propedeutico al pagamento di prestazioni, è disciplinato dall'art. 48-bis del dpr n. 602/1973. Prevede, in particolare, che amministrazioni pubbliche e società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a 10 mila euro, sono tenute a verificare se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento di una o più cartelle di pagamento il cui ammontare complessivo sia pari o superiore allo stesso importo (10 mila euro); in caso affermativo, prevede che non si proceda al pagamento della prestazione per un periodo di 30 giorni e che venga segnalata la circostanza all'agente della riscossione ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

L’art. 1, commi da 986 a 989, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020) ha apportato significative modifiche al citato art. 48 - bis del DPR n. 602, nonché al DM n. 40/2008. In particolare il legislatore ha ridotto da € 10.000 ad € 5.000 l’importo del pagamento oltre il quale le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente attivare la procedura di verifica degli inadempimenti derivanti da cartelle di pagamento non saldate da colui che deve ricevere detto pagamento. Con una seconda modifica è stato elevato a 60 giorni l’intervallo di tempo durante il quale il soggetto pubblico che sta effettuando il pagamento deve sospendere lo stesso, o parte di esso, in attesa che l’agente della riscossione notifichi l’ordine di versamento delle somme dovute dal beneficiario del pagamento pubblico, ovvero che accadano altri eventi che abbiano l’effetto di eliminare le pendenze del medesimo beneficiario. La nuova soglia ed il nuovo termine di sospensione hanno effetto dal 1° marzo 2018.

La verifica

L'Istituto comunica pertanto da questa data è attiva la procedura di verifica sui destinatari dei pagamenti a titolo d'indennità di fine servizio o di fine rapporto il cui importo netto arrivi o superi i 5 mila euro. Nel caso risulti l'inadempimento da parte del percettore la prestazione è accantonata e il relativo pagamento sospeso per un massimo di 60 giorni. Lo stesso è previsto anche in caso di pensioni d'importo pari o superiore a 5.000 euro. Infine, l'Inps ricorda che sono escluse dalla verifica le prestazioni assistenziali, le rendite Inail e le prestazioni erogate per conto di altri soggetti (es. assegni di solidarietà di settore).

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati