Pensioni, Quando scegliere tra Cumulo e Ricongiunzione

Mercoledì, 06 Luglio 2022
Dal 2019 è stata ulteriormente estesa la facoltà per i lavoratori con carriere lavorative discontinue di cumulare i periodi assicurativi. Ma la ricongiunzione a volte può risultare più vantaggiosa.

Negli ultimi anni il legislatore ha rilanciato la valorizzazione dei periodi assicurativi temporalmente non coincidenti accreditati in tutte le gestioni previdenziali di natura obbligatoria. Nel 2022 questa facoltà può essere esercitata al fine di maturare il diritto alla pensione anticipata (con 42 anni e 10 mesi di contributi o con 41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni di contributi i cd. precoci) oppure alla pensione di vecchiaia (67 anni e 20 di contributi); nonché per accedere alla «quota 100» (62 anni e 38 di contributi) ora «quota 102» (64 anni e 38 di contributi). In tale ultimo caso però il periodo che forma oggetto di cumulo deve interessare solo le gestioni amministrate dall'Inps, con esclusione, quindi, dei periodi presenti nelle Casse professionali.

La facoltà è gratuita e coesiste con la ricongiunzione dei periodi assicurativi che, almeno di regola, è onerosa. E' quindi importante che l'assicurato con contribuzione mista scelga l'opzione più conveniente dal punto di vista della misura della pensione. Non sempre, infatti, il cumulo seppur gratuito è più vantaggioso rispetto alla ricongiunzione.

Premesso che occorrerà valutare caso per caso è tuttavia utile avere un'idea d'insieme che può guidare il lettore nell'effettuare la scelta. La prima cosa da ricordare è il cumulo non sposta la contribuzione da una cassa all'altra. Pertanto il lavoratore otterrà una pensione unica composta da due o più quote di pensione quante sono gli ordinamenti coinvolti nel cumulo. Ciascun ente liquiderà la propria quota con le regole e le retribuzioni di riferimento di ciascuna cassa. La ricongiunzione, invece, consente di trasferire la retribuzione nella gestione accentrante come se essa fosse stata da sempre acquisita in tale gestione. Quindi le regole di calcolo applicabili saranno quelle proprie della gestione accentrante.

Quando la ricongiunzione è conveniente

In linea generale la ricongiunzione dei contributi è conveniente ove l'assicurato abbia avuto una progressione di carriera negli ultimi anni prima del pensionamento. In tal caso il trasferimento consente al lavoratore di guadagnare una pensione superiore rispetto al cumulo dato che i periodi assicurativi più risalenti nel tempo saranno valorizzati sulla base della retribuzione degli ultimi anni maturata nella cassa accentrante. In questi casi l'assicurato può ottenere il massimo profitto dai primi anni di assicurazione venendo tali annualità computate nella pensione in base alle retribuzioni più succulente riferite agli ultimi anni di carriera. L'operazione, però, se effettuata al momento del pensionamento rischia di risultare costosa per via dell'alto costo della riserva matematica a meno che l'assicurato abbia parecchia contribuzione da portare in detrazione dell'onere. Se la domanda è stata fatta molti anni prima il costo è in genere più abbordabile.

Quando il cumulo è conveniente

Di converso quando il lavoratore ha una carriera non brillante con retribuzioni decrescenti negli ultimi anni di lavoro a causa di disoccupazioni, integrazioni salariali o lavori precari il cumulo può risultare più conveniente della ricongiunzione. In tal caso, infatti, l'assicurato può salvaguardare il sistema di calcolo della gestione in cui ha contribuito quando aveva retribuzioni migliori. Evitando così una ricongiunzione che pur probabilmente gratuita risulterebbe peggiorativa della misura dell'assegno. Il cumulo può essere valido anche quando ci sono moltissimi anni di contributi e quindi la ricongiunzione potrebbe limitare la crescita della pensione per il raggiungimento della massima anzianità contributiva.

Gli altri fattori da tenere a mente

Nella scelta pesa anche un altro fattore: la presenza di contribuzione nella gestione separata dell'Inps. I periodi assicurativi nella gestione dei collaboratori di cui alla legge 335/1995 non possono essere mai valorizzati tramite la ricongiunzione ma solo con il cumulo. Pertanto un lavoratore che stia tentando la strada del pensionamento anticipato con 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne) e per farlo abbia bisogno della contribuzione versata nella gestione dei parasubordinati potrà farlo esclusivamente tramite il cumulo. 

Cumulo non per tutti

Bisogna, inoltre, ricordare che non tutte le prestazioni pensionistiche sono conseguibili con il cumulo. Tra le esclusioni più significative va segnalata l'opzione donna ed il canale di pensionamento dedicato ai lavori notturni ed usuranti (Dlgs 67/2011): per conseguire queste prestazioni l'assicurato dovrà necessariamente procedere ad una ricongiunzione se non raggiunge i requisiti contributivi (35 anni) in una sola cassa.

Altra variabile da prendere in considerazione è l'erogazione del TFS/TFR per i dipendenti pubblici. Con il cumulo la data di liquidazione del trattamento di previdenza è fissata, di regola, per legge decorsi 12 mesi + 90 giorni dal compimento dei 67 anni. Nessun slittamento è previsto in caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi. Anche nel caso di accesso alla pensione con «quota 100» o «quota 102» in cumulo sono previsti termini dilatori per l'erogazione delle indennità di fine servizio. 

Infine la ricongiunzione può essere presa in considerazione ove consenta di ottenere la liquidazione della pensione ad un'età o con requisiti contributivi inferiori rispetto a quelli vigenti nell'ordinamento pubblico. Dato che a seguito della Legge Fornero i requisiti di pensionamento sono, salvo specifiche eccezioni, identici in tutte le gestioni pubbliche questa possibilità resta ormai a vantaggio solo degli iscritti ad alcuni fondi speciali dell'Inps (esempio fondo volo, Enpals, ex-trasporti, comparto difesa e sicurezza) o per i liberi professionisti assicurati presso le casse ordinistiche. I cui regolamenti fissano talvolta requisiti di pensionamento più favorevoli rispetto a quelli vigenti nell'Inps in virtu' dell'autonomia statutaria riconosciuta dalla legge.

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati