Pensioni, Come si riscatta il congedo per formazione

Franco Rossini Mercoledì, 14 Dicembre 2016
La Legge 53/2000 ed il Decreto Legislativo 564/1996 hanno aperto alla possibilità di utilizzare a fini pensionistici il congedo per la formazione professionale dei lavoratori dipendenti. 
La crescente consapevolezza dell'importanza della formazione professionale ai fini di una tutela effettiva dell'occupazione ha indotto il legislatore a riconoscere una particolare tutela ai lavoratori che intraprendano percorsi di formazione professionale. Già l'articolo 10 dello Statuto dei Lavoratori prevede che gli studenti lavoratori abbiano diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami universitari stabilendo il relativo divieto al loro impiego in prestazioni di lavoro straordinario o durante riposi settimanali e al diritto ad ottenere a permessi giornalieri retribuiti per sostenere le prove di esame.

Tali benefici sono stati rafforzati ulteriormente dall'art.5 della legge 53/2000, che ha attribuito ai lavoratori pubblici e privati, che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa azienda o amministrazione, la facoltà di usufruire di un periodo di congedo per formazione, continuativo o frazionato, con sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a undici mesi, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Si tratta di un periodo neutro durante il quale il lavoratore si può assentare dal lavoro conservandone il posto, non ha diritto alla retribuzione, nè il periodo gli viene computato nell'anzianità di servizio utile per la progressione di carriera per le ferie o per la 13^ mensilità. 

La legge prevede che i congedi per formazione sono quelli finalizzati in particolare: a) al completamento della scuola dell'obbligo; b) al conseguimento del titolo di studio di secondo grado; c) al conseguimento del diploma universitario o del diploma di laurea; d) nonché quelli comportanti partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro

Il periodo di congedo in parola non risulta coperto però da alcuna contribuzione ai fini pensionistici nè figurativa, cioè a carico dello Stato, nè da parte del datore di lavoro in quanto trattasi di periodo non retribuito. L'articolo 5, co. 5 della legge 53/2000 consente, tuttavia, al lavoratore la facoltà di procedere al riscatto del periodo in questione oppure, in alternativa, al versamento della contribuzione volontaria secondo le ordinarie regole. L'indicata facoltà si colloca, a ben vedere, all'interno del più ampio genus dei periodi di sospensione o di interruzione del rapporto di lavoro previsto da specifiche previsioni di legge o di contratto che può formare oggetto di riscatto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del Dlgs 564/1996 entro un limite massimo di tre anni. Esercitando il riscatto il periodo di congedo fruito non viene perso ai fini della maturazione della pensione nè ai fini della determinazione della sua misura (cfr: Circolare Inps 15/2001).

I lavoratori che fruiscono di tale congedo possono, inoltre, prolungare il rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile per il periodo corrispondente alla durata stessa del congedo, facendo richiesta al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di pensionamento. Tale norma non esclude, peraltro, la possibilità per il lavoratore di fruire anche di permessi giornalieri retribuiti per completare gli studi di ogni livello, permessi istituiti con legge 300 del 1970.

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