Pensioni, con l'APE Sociale sussidio sino a 1.500 euro al mese

Bernardo Diaz Domenica, 04 Giugno 2017
Il DPCM attuativo fissa le condizioni per il conseguimento del sussidio di accompagnamento alla pensione per i lavoratori ultra 63enni in condizione di difficoltà. 
L'APe sociale sarà un'indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia erogata per 12 mensilità l'anno e risulterà pari all'importo corrispondente a quello della rata mensile della pensione di vecchiaia calcolata al momento della domanda entro comunque un massimo di 1.500 euro lordi. Il DPCM sull'ape social approvato a fine maggio dal Governo conferma, pertanto, la presenza di due differenze sostanziali rispetto ad una vera e propria pensione. In primo luogo l'ape sociale non prevede la corresponsione della 13^ mensilità a dicembre; in secondo luogo c'è un tetto all'importo erogabile pari a 1.500 euro lordi mensili (circa 1.230/1.250 euro netti mensili), importo fisso in quanto non soggetto a rivalutazione annuale. Come dire che se la pensione - calcolata al momento dell'accesso - avesse un valore superiore a tale cifra il lavoratore non vedrà corrispondersi la quota eccedente ma solo l'importo fissato sul predetto massimale. 

La quota contributiva – che decorre dal 1996 per coloro che avevano meno di 18 anni di contributi alla fine del 1995, o dal 2012 per coloro che avevano almeno 18 anni di contributi entro il 1995 – sarà calcolata sulla base dei coefficienti di trasformazione vigenti al momento della domanda, superando di fatto la criticità che era emersa dalle schede dell’Inps dove si precisava che l’importo sarebbe stato pari a quello della pensione futura. Infatti, a causa degli adeguamenti legati alla speranza di vita che comportano la rideterminazione dei coefficienti (in riduzione), non è possibile stabilire quali saranno quelli vigenti dal 1° gennaio 2019, quando è fissato il nuovo adeguamento. Pertanto l'intera cifra dell'APE sociale sarà determinata in base alla misura spettante al momento della domanda. Questo meccanismo comporta che al momento del pensionamento di vecchiaia la misura della prestazione spettante potrebbe risultare leggermente superiore a quella calcolata al momento dell'accesso a causa dell'attivazione di coefficienti trasformazione superiori (per la maggiore età anagrafica) rispetto a quelli vigenti al momento della domanda. Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni previdenziali (AGO, fondi sostitutivi od esclusivi, gestioni speciali dei lavoratori autonomi e gestione separata dell'Inps) il lavoratore potrà mettere assieme tale contribuzione al fine di ragguagliare i 30 o i 36 anni di contributi. In questa ipotesi ai fini del calcolo dell’APE sociale il computo della rata mensile di pensione sarà effettuato pro-quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Resta inteso, invece, che la prestazione non porterà contribuzione figurativa sul conto assicurativo dell'interessato.

Unica nota positiva è il regime di tassazione dell'indennità che viene considerato alla stregua di un reddito da lavoro dipendente con l'applicazione, pertanto, delle detrazioni fiscali riconosciute per i lavoratori. Si tratta di una precisazione che consente di agguantare un importo netto leggermente superiore a quello corrispondente ad una prestazione pensionistica. L'APE sociale, inoltre, non essendo una pensione comporterà anche l'impossibilità di corrispondere la quattordicesima mensilità a luglio. Non ci sono, invece, particolari effetti negativi per i superstiti nel caso di scomparsa del percettore dell'indennità: costoro avranno diritto alla normale pensione indiretta senza, dunque, alcun pregiudizio. 

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Appronfondimenti: Chi ha diritto all'APE sociale

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati