Pensioni, Così il Riscatto dei periodi non lavorati dopo il 1996

Valerio Damiani Domenica, 09 Ottobre 2016
Il Decreto Legislativo 564/1996 ha aperto alla facoltà di riscatto dei periodi di interruzione del rapporto lavorativo purchè successivi al 31 dicembre 1996. 
Capita non di rado che tra un rapporto di lavoro e l'altro ci siano diversi buchi contributivi, cioè periodi non coperti a fini pensionistici. Se questi periodi non sono stati lavorati per alcune specifiche ragioni e risultino collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1996 i lavoratori possono chiederne il riscatto o la copertura volontaria della contribuzione e, quindi, non perderli ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione. 

Il Decreto Legislativo 564/1996 consente, infatti, a tutti i lavoratori iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (cioè alla generalità dei lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego) di chiedere il riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro; dei periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro; dei periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico nonchè dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei. Vediamoli.

Periodi di interruzione o sospensione
La prima ipotesi è disciplinata dall'articolo 5 del Dlgs 564/1996. Tale disposizione riguarda l'assicurato il cui rapporto di lavoro venga interrotto sospeso per cause previste dalla legge e dai contratti collettivi con diritto alla conservazione del posto di lavoro (ad esempio, si pensi alle aspettative non retribuite per motivi privati o per malattia, i periodi di sciopero, i casi di interruzione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per servizio militare etc.). In tale ipotesi, ove questi periodi non siano coperti da contribuzione, ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o ad un fondo ad esso sostitutivo od esclusivo possono presentare domanda di riscatto e provvedere di tasca propria a coprire il versamento dei contributi per il periodo in cui si è verificata la sospensione. Questa facoltà, è bene ricordarlo, può essere esercitata solo per le assenze dal lavoro successive al 31 dicembre 1996 ed entro un massimo di 3 anni in tutto l'arco della vita lavorativa.

Periodi di interruzione per Formazione Professionale
L'indicata facoltà è riconosciuta, sempre con decorrenza 1° gennaio 1997, anche agli intervalli temporali dedicati alla formazione professionale, di studio o di ricerca che risultino privi di copertura assicurativa purché siano finalizzati all'acquisizione di titoli o competenze professionali richieste per l'assunzione al lavoro per la progressione di carriera (art. 6 Dlgs 564/1996). E può essere esercitata anche per valorizzare periodi corrispondenti allo svolgimento di attività, in forza di altre tipologie contrattuali, finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro, come ad esempio corsi, stage, tirocini professionali, eccetera, sempre che questi rapporti non abbiano determinato l'obbligo di iscrizione all'AGO o ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi. 

Lavoro Part Time
L'articolo 8 del citato decreto legislativo consente, inoltre, ai lavoratori che svolgono lavoro dipendente con contratti a tempo parziale di tipo verticale o ciclico, la facoltà di riscattare i periodi, purchè successivi al 31 dicembre 1996, di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria. n ogni caso l'interessato deve provare lo stato di occupazione a tempo parziale per tutto il periodo per il quale chiede la copertura contributiva.

Periodi di lavoro stagionale, discontinuo o temporaneo
Da segnalare, infine, che l'articolo 7 del citato decreto legislativo ha previsto la possibilità di esercitare il riscatto, sempre per periodi successivi al 31 dicembre 1996, anche ai lavoratori che svolgono attività di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea discontinua per coprire, ai fini contributivi, i periodi intercorrenti fra i vari contratti di lavoro non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa. Per esercitare questa facoltà è necessario che il lavoratore risulti iscritto nelle liste di collocamento e permanga lo stato di disoccupazione per il periodo che si intende riscattare. La prova degli indicati presupposti deve essere fornita attraverso un'attestazione rilasciata dal Centro per l'impiego territorialmente competente (qui sono disponibili ulteriori informazioni).

Le condizioni e l'onere
Si ricorda che in tutti i casi sopra esposti l'onere finanziario viene determinato attraverso il sistema della riserva matematica previsto dall'articolo 13 della legge 1338/1962 oppure attraverso il sistema dell'aliquota contributiva ove il riscatto abbia a riferimento anzianità soggette al sistema di calcolo contributivo. Per esercitare il riscatto non è richiesta una contribuzione minima, ma è sufficiente che il lavoratore risulti assicurato presso uno dei suddetti fondi previdenziali (cfr. messaggio inps 379/2003); la domanda di riscatto, inoltre può essere presentata in qualsiasi momento, dunque anche nelle vicinanze dell'andata in pensione e si perfeziona con il versamento dell'onere da parte dell'interessato. In alternativa alla facoltà di riscatto, in tutti i casi sopra indicati,  il lavoratore ha la possibilità di essere autorizzato ad effettuare i versamenti volontari (cfr: Circolare inps 220/1996). Se i periodi temporali di cui sopra sono precedenti al 1° gennaio 1997 l'indicata facoltà di riscatto o di versamento della contribuzione volontaria non può essere esercitata. 


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Documenti: Circolare Inps 220/1996; Circolare Inpdap 9/1997

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