Pensioni, Così il riscatto del praticantato del promotore finanziario

Nicola Colapinto Mercoledì, 01 Agosto 2018
Il Promotore Finanziario può chiedere entro sei mesi dall'iscrizione nella gestione speciale dei lavoratori commercianti la quantificazione dell'onere per riscattare ai fini pensionistici il periodo di praticantato. 
Il periodo di praticantato ai fini dell'accesso alla professione di promotore finanziario può essere riscattato ai fini pensionistici. L'articolo 1, comma 198 della legge 662/1996 consente, infatti, al promotore finanziario, entro i successivi sei mesi dall'iscrizione presso la gestione speciale dei lavoratori commercianti dell'Inps la facoltà di chiedere il riscatto per i periodi di praticantato non coperti da contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici. Si tratta di una facoltà utile per recuperare un periodo utile ai fini sia della determinazione del diritto che della misura ai fini pensionistici. Possono avvalersi della facoltà di riscatto i promotori finanziari che, oltre a essere iscritti all'Inps, risultano anche nell'apposita sezione dell'albo dei promotori finanziari tenuto dalla Consob.

La domanda deve essere corredata dalla certificazione rilasciata dalla Consob attestante il periodo di praticantato ovvero, in subordine, da autocertificazione. Il lavoratore entro i 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda deve effettuare, a pena di decadenza, il pagamento dell'onere, in un'unica soluzione oppure chiedere la rateizzazione dell'onere sino ad un massimo di 4 rate semestrali con l'applicazione per l'interesse anno al tasso legale. 

L’importo dei contributi da versare proporzionalmente alla durata del periodo stesso - è determinato dagli oneri previsti dalle norme che regolano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo ovvero con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. Dunque si farà riferimento al sistema della riserva matematica per le anzianità contributive ricadenti nel sistema retributivo mentre per quelle che danno luogo alla liquidazione delle quote di pensione con il sistema contributivo si utilizzerà il sistema dell'aliquota percentuale. La retribuzione di riferimento per determinare l'onere di riscatto è quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. 

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Documenti: Circolare Inps 89/1998

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