Pensioni, Così l'Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali incide sull'assegno

Davide Grasso Giovedì, 29 Dicembre 2016
I periodi di aspettativa non retribuita per espletamento di incarichi cariche pubbliche sono utili, a domanda, ai fini della determinazione del diritto e della misura di tutte le prestazioni pensionistiche.
 Anche i periodi di aspettativa per cariche pubbliche o sindacali sono utili ai fini della pensione. Secondo quanto dispone l'articolo 31 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) i lavoratori dipendenti che siano eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo o in assemblee regionali ovvero che siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a loro richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. Analogo diritto è attribuito ai lavoratori chiamati a coprire cariche sindacali provinciali e nazionali. Con riferimento a questi ultimi, l'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 564/1996 ha indicato che per cariche sindacali vanno intese quelle previste dalle norme statutarie formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale stessa.

Il periodo di aspettativa viene coperto da contribuzione figurativa a carico dell'Inps utile sia ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni pensionistiche sia ai fini della determinazione della loro misura. Per ottenerla il lavoratore interessato deve presentare all'Inps, a pena di decadenza, domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa stessa. Le retribuzioni figurative accreditabili sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria senza comprensione degli emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata produttività o risultato di lavoro, nè incrementi o avanzamenti che non siano legati alla maturazione dell'anzianità di servizio (art. 8, co. 8 della legge 155/1981).

La contribuzione aggiuntiva per i sindacalisti
Nei casi di aspettativa sindacale, tuttavia, l'organizzazione che corrisponde somme per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa, può versare una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte al lavoratore dallo stesso sindacato e la retribuzione di riferimento per il calcolo dei contributi figurativi. Per l'esercizio di questa facoltà, riconosciuta dall'articolo 3, co. 5 del Dlgs 564/1996, il sindacato deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al fondo al regime pensionistico di appartenenza del lavoratore e deve procedere al versamento dei contributi aggiuntivi entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo cioè il 30 Settembre dell'anno successivo. Il contributo da versare è determinato in base all'aliquota prevista per il fondo previdenziale a cui il lavoratore risulta iscritto. In sostanza i sindacalisti possono aggiungere alla contribuzione figurativa del lavoro in aspettativa una ulteriore contribuzione legata ai compensi ricevuti dal soggetto per l'espletamento del lavoro prestato nel sindacato.

Si tratta di un vantaggio considerevole che, anche se non determina un anticipo dell'età pensionabile, non ha eguali nel nostro ordinamento in quanto consente ai soggetti in questione di maturare un trattamento pensionistico particolarmente succulento incrementando la retribuzione pensionabile negli ultimi anni di servizio. Il versamento della contribuzione aggiuntiva produce infatti un incremento delle quote di pensione calcolate ancora con il sistema retributivo (Quota A e Quota B) in quanto esse risultano agganciate allo stipendio degli ultimi anni di servizio. L'effetto è ancora più intenso per i dipendenti pubblici o gli iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria che si trovano nel regime misto o in regime retributivo ante riforma Fornero perchè nei loro confronti la Quota A della pensione, quella determinata per le anzianità maturate fino al 1992, è legata direttamente all'ultimo stipendio percepito dal lavoratore (nell'AGO si prende invece a riferimento la media quinquennale degli ultimi stipendi, un periodo di tempo più lungo). Questo privilegio consente ai sindacalisti di ottenere pensioni spesso più elevate rispetto alla contribuzione effettivamente versata dall'Organizzazione sindacale. E' cronaca recente il caso di un maestro sindacalista che ha visto lievitare l'importo dell'assegno grazie ad una crescita quanto mai sospetta dei compensi dovuti all'attività sindacale corrisposti negli ultimi mesi prima del collocamento in quiescenza. 

Oneri a carico del lavoratore 
Si rammenta che l'articolo 38 della legge 488 del 1999 ha parzialmente temperato i vantaggi pensionistici riconosciuti ai lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante a seguito dell'attività espletata durante l'elezione. Il legislatore ha infatti imposto a loro carico l'obbligo, in caso producano domanda di accredito figurativo del periodo di aspettativa non retribuita ai sensi di quanto sopra esposto, di 
corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore (attualmente pari al 9,19% per la generalità degli assicurati presso il fondo pensione lavoratori dipendenti), relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica (cfr Circolare Inps 81/2000; Circolare Inps 48/2002). Tale onere non è, invece, posto a carico dei sindacalisti. 

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