Pensioni, Diritto entro il 2019 per l'ottava salvaguardia

Franco Rossini Venerdì, 05 Agosto 2016
I lavoratori dovranno verificare la data di maturazione del diritto a pensione secondo la disciplina ante Fornero per comprendere se saranno o meno inclusi nell'ottava salvaguardia.
Il deposito ufficiale del disegno di legge sull'ottava salvaguardia mette la parola fine alla questione "esodati". Come era stato anticipato nelle scorse settimane sulle pagine di pensionioggi.it il ddl 3893 a prima firma Damiano contiene una novità significativa rispetto alle precedenti salvaguardie che accoglie in toto le richieste delle parti sociali e dei lavoratori interessati.

Naturalmente parliamo ancora di un progetto di legge, sul quale Governo e Parlamento avranno l'ultima parola, ma si tratta sicuramente di una evoluzione degna di nota. L'innovazione principale sta nell'eliminazione del paletto del vincolo della decorrenza della prestazione pensionistica che sino ad oggi ha accompagnato funestamente tanti lavoratori, beffati magari per qualche giorno di slittamento dovuto dalla speranza di vita o per aver svolto periodi di lavoro autonomo nella propria carriera lavorativa.

Il nuovo DDL supera per la prima volta questo meccanismo riconoscendo la salvaguardia pensionistica a tutti coloro che, trovandosi nei noti profili di tutela individuati dalla normativa (autorizzati ai volontari entro il 2011, cessati dal servizio entro il 2011 con o senza accordi o per cessazione del contratto a tempo determinato e lavoratori che nel 2011 hanno fruito del congedo per assistere parenti con gravi disabilità), maturino, con le regole ante fornero, il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2019 ancorchè la decorrenza si collochi successivamente alla predetta data, ad esempio nel 2020 o nel 2021.

Considerando tale novità per partecipare alla nuova salvaguardia bisogna quindi aver maturato il quorum 97,6 con un minimo di 61 anni e 7 mesi unitamente a 35 anni di contributi, oppure i 40 anni di contributi (ex pensione di anzianità); o ancora 65 anni e 7 mesi (62 anni e 4 mesi le donne del settore privato i cui requisiti per il pensionamento di vecchiaia subivano un incremento a seguito dell'articolo 18, comma 1 del decreto legge 98/2011 come convertito con legge 111/2011) unitamente a 20 anni di contributi (o 15 per chi può far valere una delle Deroghe Amato) (ex pensionamento di vecchiaia) entro il 31 dicembre 2019. Requisiti leggermente più elevati per gli autonomi o per chi utilizza contribuzione mista valorizzando eventuali spezzoni contributivi presenti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Nei loro confronti il quorum da raggiungere si innalza da 97,6 a 98,6 con un minimo di 62 anni e 7 mesi di età unitamente a 35 anni di contributi, mentre restano invariati gli altri requisiti.

Le regole di pensionamento previgenti alla Legge Fornero, prevedono, comunque, l'applicazione di una finestra mobile, di regola, pari a 12 mesi (18 mesi per gli autonomi). Ma questo spostamento ulteriore non conterà più ai fini dell'accesso alla salvaguardia, a differenza di quanto accaduto sino ad oggi. Ad esempio un quotista che raggiunge il quorum 97,6 (98,6 se autonomo) nel dicembre 2019 la cui pensione, in regime di salvaguardia, avrà decorrenza il 1° gennaio 2021 (1° luglio 2021 se autonomo), cioè dopo 12 o 18 mesi dalla maturazione del requisito, sarà ammesso comunque al beneficio. 

Situazione invece diversa per chi si trova nel profilo dedicato alla mobilità o allo speciale trattamento edile. Per entrare in salvaguardia basta centrare il diritto a pensione, determinato con i requisiti sopra esposti, entro tre anni dal temine dell'indennità di mobilità o del TSE a condizione che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2014 a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 2011 (tali accordi non sono necessari qualora la cessazione del rapporto sia avvenuta a seguito di fallimento o cessazione dell'attività di impresa). Ciò sempre a prescindere dal fatto che, anche in questo caso, la decorrenza della pensione avverrà successivamente. 

C'è da dire che proprio nel 2019 avremo un ulteriore scatto della speranza di vita, la cui entità oggi non è ancora nota, che potrebbe innalzare ulteriormente i requisiti di qualche mese anche con riferimento a tali soggetti: in ogni caso l'ampliamento previsto appare capiente ad includere tutti coloro che nel 2011 avevano perso il lavoro. Ora la parola passa al Parlamento che dovrà valutare  a settembre la fattibilità dell'ottava salvaguardia

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