Pensioni, Domande entro il 2 Marzo per il prepensionamento dei poligrafici

Bernardo Diaz Sabato, 17 Febbraio 2018
La misura interessa i poligrafici dipendenti di imprese editoriali in crisi che hanno stipulato accordi di Cigs entro il 31° maggio 2015. Il prepensionamento potrà essere agguantato con 32 anni di contributi.
I poligrafici dipendenti di aziende editoriali in crisi che vogliono utilizzare il prepensionamento offerto dalla recente legge di bilancio per il 2018 dovranno produrre domanda all'Inps entro il prossimo 2 marzo 2018. Ne da notizia l'Istituto di Previdenza con il messaggio numero 722 del 16 Febbraio 2018. Il documento illustra la novella apportata dall'articolo 1, co. 154 della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) con il quale il legislatore ha rimesso in pista le vecchie regole di pensionamento previste dall'articolo 37 della legge 416/1981 antecedenti al regolamento di armonizzazione adottato nel 2013 in attuazione della Riforma Fornero. 

La disposizione richiamata consente l’accesso al pensionamento anticipato ai lavoratori dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici assicurati presso l'Inps, collocati in CIGS e successivamente in mobilità, che abbiano cessato l’attività anche in costanza di fallimento e per le quali sia stata accertata la crisi aziendale (ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della L. 416/1981) sulla base di specifici accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, con la disciplina antecedente all'adozione del DPR 157/2013. Come si ricorderà il legislatore era già intervenuto sulla materia in occasione della legge di bilancio 2016 (art. 1, co. 295-297 della legge 208/205) disponendo la salvaguardia del vecchio regime per i lavoratori rientranti negli accordi di procedura stipulati tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013. Ora con il nuovo anno si amplia il numero dei destinatari della salvaguardia. 

In sostanza le categorie dei lavoratori sopra descritte potranno continuare ad avvalersi della disciplina pensionistica vigente sino al 31.12.2013. Tale normativa riconosceva la facoltà di optare, entro 60 giorni dall'ammissione al trattamento di CIGS ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per un trattamento pensionistico (prepensionamento) con un minimo di 32 anni di contributi con un aumento, peraltro, della base dell'anzianità contributiva di un periodo pari a 3 anni entro un limite massimo di 35 anni. Il pensionamento anticipato (erogato nel limite di 3 milioni di euro annui per il sessennio 2017-2022) non opera nel caso in cui i lavoratori interessati si siano rioccupati a tempo indeterminato.

Domande entro il 2 Marzo 2018

L'Inps ricorda che gli interessati devono presentare apposita domanda di prepensionamento all’INPS in modalità telematica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero entro il 2 marzo 2018.  La domanda può essere presentata, come di consueto, sia per il tramite degli intermediari che direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on line disponibili sul sito dell'Inps.  Il percorso, dalla sezione “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione”, è il seguente: “Anzianità/Vecchiaia” > “Pensione di anzianità” > “Prepensionamento Editoria art. 1 c. 154 L.205/2017”. 

La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione a firma del datore di lavoro, nella quale quest’ultimo attesta  la data in cui il lavoratore è stato posto in cassa integrazione guadagni straordinaria, il numero e la data di emissione del relativo decreto ministeriale, nonché se l'interessato rientri tra le unità lavorative prepensionabili attribuite all’azienda. Nel caso di aziende editrici e/o stampatrici di periodici che non producono esclusivamente periodici, dalla dichiarazione aziendale deve risultare, inoltre, che il dipendente, negli ultimi dodici mesi di lavoro effettivo antecedenti la data di cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici (articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n.67).

La dichiarazione del datore di lavoro può essere allegata entro sessanta giorni dal termine ultimo di presentazione della domanda di prepensionamento.  Nel caso in cui non sia possibile ottenere dal datore di lavoro la suddetta dichiarazione e con esclusivo riferimento al prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici di cui alla disposizione in oggetto, il lavoratore può fornire le suindicate informazioni allegando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000.  Il modello di dichiarazione da allegare alla domanda è pubblicato nella sezione “Modulistica” del sito Inps con il codice AP 131 – “Dichiarazione del datore di lavoro ai fini del pensionamento anticipato dei dipendenti poligrafici di aziende editoriali”.

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Documenti: Messaggio inps 722/2018

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